Studi di settore, le congruità e coerenze «vere» premiano sempre. Necessario indicare fedelmente i dati per la compilazione di Gerico. Non prevista una percentuale di errore «scusabile» come quella del 10% che determina l’irrogazione di maggiori sanzioni o la possibilità dell’accertamento induttivo. Non richiamati gli adempimenti riferiti alla tracciabilità della contabilità e al conto dedicato: la disposizione riguardante gli studi di settore è dotata di «vita autonoma». La norma premiale sulla c.d. «trasparenza» di cui all’articolo 10 del dl 201/11 presenta per gli studi di settore, dai commi 9 e seguenti, un particolare regime di favore che deve essere analizzato in maniera schematica. Detto articolo 10, al comma 1, si riferisce a tutti i contribuenti persone fisiche o che svolgono un’attività in forma associata ai sensi dell’articolo 5 del Tuir e preannuncia un sistema agevolato che dipende da due condizioni: comunicare all’Agenzia delle entrate tutte le operazioni (sia con fattura che senza) effettuate e aprire un conto corrente dedicato all’attività. Senza entrare nel dettaglio, le agevolazioni consistono in una serie di semplificazioni amministrative e in alcune facilitazioni ai fini Iva, oltre alla riduzione di un anno per l’effettuazione degli accertamenti. Inoltre, per coloro che non applicano gli studi di settore, è esclusa la possibilità di eseguire un accertamento c.d. analitico induttivo. Nei commi da 2 a 8 sono stabilite ulteriori condizioni per l’applicazione della disposizione ed in particolare il comma 8 ne disciplina la decadenza e le conseguenze sanzionatorie.
In tutte queste previsioni normative è bene sottolineare, però, che nessun riferimento è effettuato ai contribuenti che applicano gli studi di settore e nemmeno sono poste delle particolari deroghe al riguardo: la norma, dunque, trova applicazione al rispetto delle condizioni stabilite nel comma 2 e a prescindere che i soggetti interessati siano risultati congrui e coerenti agli studi di settore. Dopo di che si giunge ai commi 9 e seguenti, che invece sono dedicati in maniera esplicita agli studi di settore. Ma a leggere il tenore letterale delle disposizioni detto collegamento non si evince affatto, anzi è evidente che l’intenzione del legislatore sia diversa. Il comma 9 richiama i contribuenti che applicano gli studi di settore: la prima evidente differenza è che in tale ambito rientrano anche le società di capitali e dunque non si tratta dei soggetti di cui al comma 1. Dopo di che si avverte l’esigenza di specificare quali sono i benefici spettanti in caso di rispetto dei parametri di congruità e coerenza: anche per tali soggetti è prevista la riduzione di un anno nei termini di accertamento e l’esclusione dell’applicazione degli accertamenti analitici induttivi. Una corretta tecnica normativa avrebbe semplicemente rinviato alle previsioni dei commi 1 e 2 se si fossero volute confermare le condizioni ivi previste, mentre invece il legislatore ha preferito statuire ex novo con particolare riferimento solo ai congrui e coerenti. Inoltre è aggiunto anche lo specifico regime premiale riguardante l’accertamento sintetico, laddove si incrementa a un terzo lo scostamento rilevante per l’applicazione del redditometro. Ma la norma che distingue in maniera netta i due comparti (ossia commi da 1 a 8 e commi da 9 e seguenti) è il comma 10, il quale in maniera chiara sancisce che «la disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che (_)», evidenziando quali condizioni solo la necessaria corretta compilazione del modello studi e il raggiungimento della congruità e della coerenza nell’applicazione di Gerico. Infine, la norma sugli studi di settore si applica sin dal 2011, mentre quella premiale di cui ai commi da 1 a 8 entrerà in vigore solo dal 2013.
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