Nell’ambito del pubblico impiego è irrilevante, sia a fini economici che di carriera, lo svolgimento di mansioni superiori, in quanto nell’ambito di tale rapporto non sono le mansioni ma la qualifica il parametro al quale la retribuzione va riferita. Il principio è stato sancito dal Consiglio di stato con la sentenza n. 4236 del 2 luglio 2010. La questione del riconoscimento economico delle mansioni superiori ha subito, nel tempo, orientamenti giurisprudenziali difformi, ma a seguito dell’articolo 56 del dlgs n. 29/93, così come sostituito dal dlgs n. 80/1998, è stato riconosciuto al lavoratore pubblico il diritto alle differenze retributive dovute per le mansioni superiori, con attribuzione della responsabilità al dirigente che ha disposto l’incarico, in caso di dolo o colpa grave. L’applicazione della normativa è stata rinviata e successivamente è intervenuto il dlgs n. 387/1998. Nella sentenza in commento, il Consiglio di stato ha respinto l’appello presentato da un dipendente della regione Calabria, che aveva richiesto il riconoscimento della differenza retributiva maturata per lo svolgimento di mansioni superiori svolte tra il 1996 e il 1997. Il Consiglio di stato non ha riconosciuto alla norma natura retroattiva e pertanto il diritto del dipendente pubblico alle differenze retributive, a seguito dello svolgimento delle mansioni superiori, va riconosciuto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ossia dal 22 novembre 1998, in quanto di carattere innovativo, ergo non ha alcuna efficacia sulle situazioni precedenti. Nel merito i giudici di palazzo Spada hanno affermato che nessuna norma o principio generale consentiva, almeno fino all’entrata in vigore del dlgs n. 387/1998, la retribuzione delle mansioni superiori comunque svolte nel pubblico impiego. È stato evidenziato, tuttavia, che le mansioni svolte dal dipendente pubblico, se superiori a quelle relative alla qualifica attribuita, non hanno rilevanza né dal punto di vista della progressione in carriera né dal punto di vista retributivo. Ciò in quanto il pubblico impiego si differenzia dal lavoro privato giacché le mansioni e la retribuzione trovano fondamento in un atto formale di nomina e non in una libera scelta del personale amministrativo. Il riconoscimento non può trovare fondamento nell’articolo 36 della Costituzione, che fissa il principio della corrispondenza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, dato che la norma non trova applicazione nel rapporto di pubblico impiego, nel quale si applicano altri principi costituzionali. In definitiva, nell’ambito lavorativo succitato non sono le mansioni ma la qualifica, il parametro al quale la retribuzione va riferita. L’amministrazione di appartenenza può e deve erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo nel caso in cui una norma speciale lo consenta.
Stipendi, conta la qualifica
Palazzo Spada ha respinto l’appello di un dipendente della regione Calabria
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