Molti comuni si sono rivolti all’ANCI per chiedere indicazioni circa le corrette modalità per procedere, con l’approssimarsi della stagione invernale, al reclutamento di personale stagionale di polizia municipale.
La genesi della norma
Occorre ricordare in premessa come il decreto legge n. 78/2015 abbia introdotto, all’art. 5, misure finalizzate alla ricollocazione del personale di polizia provinciale. Si tratta di una previsione che ha generato da subito difficoltà applicative, tenendo conto peraltro che la norma implicava in origine un divieto assoluto per i Comuni di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo per le funzioni di polizia locale. Accogliendo le richieste dell’ANCI (si veda Quotidiano Enti Locali del 28 luglio 2015) in sede di conversione del decreto-legge è stata introdotta una deroga al divieto, nei termini che seguono: “Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell’anno solare, non prorogabili”.
La decorrenza dell’”anno solare”
Rispetto a questa formulazione i Comuni interessati da esigenze di stagionalità hanno evidenziato la necessità di chiarire come debba intendersi l’espressione “anno solare”, se cioè lo stesso debba farsi decorrere dal 1 gennaio 2015, in tal caso prendendo in considerazione anche eventuali periodi di lavoro prestati dagli agenti stagionali prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
Sul punto l’ANCI , con la nota del 26 novembre 2015, ha chiarito, facendo riferimento ad orientamenti consolidati del Giudice del lavoro e alla prassi amministrativa del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che l’espressione “anno solare” designa il periodo intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno successivo, in ciò distinguendosi dall’ “anno civile” che invece intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno (Cass. n. 14431/2015; Cass. n. 6599/1993, Cass. n. 5959/1995 e Cass. n. 13396/2002; Circolare del Ministero del Lavoro e politiche sociali, n. 32/2012).
L’accordo sulle modalità applicative dell’art. 5
Altri importanti aspetti applicativi sono stati chiariti con l’accordo per l’applicazione dell’art. 5 del decreto legge n. 78/2015, sancito tra Governo, Regioni ed Enti locali nella Conferenza Unificata del 5 novembre scorso.
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