Stabilizzazione obbligata dopo tre anni

Fonte: Il Sole 24 Ore

Vincoli «stringenti» ed «efficaci» sulle collaborazioni a progetto e sui contratti “a chiamata”. I lavoratori a partita Iva potranno contare su una presunzione di «lavoro subordinato» se impiegati per più di sei mesi nella stessa azienda mono-committente. I contratti di associazione in partecipazione vengono limitati solo ai familiari di primo grado (padri e figli). Mentre sui contratti a termine resta confermato l’aggravio contributivo per il periodo iniziale (1,4% in più, che andrà a finanziare la nuova assicurazione sociale per l’impiego, l’Aspi). Ma la maggiorazione contributiva non si applicherà – oltre che ai contratti temporanei per ragioni sostitutive (utilizzati cioè dall’azienda per sostituire un lavoratore malato o una lavoratrice in maternità) – anche ai contratti a tempo “stagionali” (venendo così incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese, soprattutto artigiane e commercianti).
La strada intrapresa dal Governo per contrastare la cattiva flessibilità in entrata passa su una robusta stretta sull’utilizzo di alcuni contratti precari. Gli stage verranno limitati al solo periodo di formazione (dottorati o master). Mentre l’apprendistato subirà lievi ritocchi (introduzione di una durata minima e obbligo di una percentuale di stabilizzazione) per farlo diventare «il canale d’ingresso principale dei giovani nel mercato del lavoro». La meta finale dell’apprendistato dovrà quindi essere la stabilizzazione dell’apprendista. Perchè, ha sottolineato ieri il ministro del Welfare, Elsa Fornero, al termine del vertice a Palazzo Chigi con parti sociali e il premier Mario Monti, «il contratto di lavoro a tempo indeterminato domina su tutti gli altri rapporti precari per ragioni di produttività e di legame tra lavoratori e imprese».

Contratti a termine
Secondo le linee d’intervento dell’Esecutivo (i testi definitivi arriveranno non prima di venerdì) i contratti a tempo determinato (che oggi hanno una durata massima di 36 mesi, sono soggetti a limiti quantitativi e rappresentano circa il 10% della forza lavoro) verranno “disincentivati” attraverso un triplice intervento. In primo luogo si assicura il contrasto alla loro reiterazione che se superiore a 36 mesi porterà alla stabilizzazione del rapporto. Si conferma poi la penalizzazione contibutiva (che verrà però recuperata – in parte – dall’impresa in caso di assunzione a tempo indeterminato). Con il terzo intervento si punta a eliminare l’onere di impugnazione stragiudiziale del contratto a termine entro i 60 giorni dalla sua cessazione, riducendo anche da 330 a 270 giorni (9 mesi) il limite entro il quale il lavoratore può presentare l’azione in giudizio.

Collaborazioni e partite Iva
Per il lavoro a progetto (i co.co.pro. che sono 676mila, ha ricordato di recente l’Isfol, con un reddito lordo inferiore ai 10mila euro) il ministro Fornero ha proposto di restringere la definizione del “progetto”, abolire il fuorviante (e poco utilizzato) concetto di programma di lavoro e ridurre la facoltà di recesso libero (da parte del committente). Si incrementa poi l’aliquota contributiva e arriva anche una presunzione relativa in merito al carattere subordinato della collaborazione che scatta quando l’attività del collaboratore a progetto sia analoga a quella svolta, nell’ambito della stessa impresa committente, da lavoratori dipendenti.
Sul fronte delle partite Iva (nel 2011 ne sono state aperte ben 535mila, ha stimato il Dipartimento delle Finanze, di cui il 48% da parte di giovani) sono introdotte norme che faranno presumere (fino a prova contraria) il carattere coordinato e continuativo (e non quindi autonomo e occasionale) della collaborazione tutte le volte che essa: a) duri complessivamente più di sei mesi (nell’arco di un anno), b) da essa il collaboratore ricavi più del 75% dei corrispettivi (anche se fatturati a più soggetti riconducibili alla medesima attività imprenditoriale) e c) comporti la fruizione di una postazione di lavoro presso il committente. Ma in questi casi il Governo deve ancora scegliere tra due opzioni: o la conversione a tempo indeterminato del rapporto (con il recupero dei contributi) o l’irrogazione di una sanzione paragonabile. Rimangono comunque escluse da queste presunzioni le collaborazioni professionali realizzate da professionisti iscritti ad albi per attività riconducibili (almeno in misura prevalente) all’attività professionale contemplata dall’albo.

Lavoro a chiamata
Per il lavoro intermittente si prevede l’obbligo di effettuare una comunicazione amministrativa (anche con un messaggio telefonico) per ogni chiamata del lavoratore. E anche per il contratto a tempo parziale ci sarà una comunicazione amministrativa, contestuale al preavviso da dare al lavoratore, per ogni variazione di orario attuata in applicazione di clausole elastiche o flessibili nell’ambito del part-time verticale o misto.

Le tipologie interessate

COLLABORAZIONI
Più paletti contro gli abusi
Lo scopo degli interventi è ridurne l’ utilizzo, dal momento che spesso hanno mascherato casi di subordinazione. Pertanto le collaborazioni a progetto dovranno essere meglio definite in fase contrattuale e saranno anche più onerose

PARTITE IVA
Cambiano i requisiti
Anche qui si punta a scongiurare il ricorso a collaborazioni professionali con titolarità di partite Iva. Verranno considerate come un rapporto di tipo coordinato e continuativo in presenza di alcune precise condizioni

VOUCHER
Ristretto il perimetro
Questa forma dovrà riguardare solo una limitata categoria di addetti e in specifici settori produttivi. Una modalità di lavoro occasionale utilizzabile per pensionati e studenti nell’agricoltura o per impieghi estivi di breve durata

ASSOCIAZIONI
Stretta sui componenti
Contratto con il quale due soggetti decidono di avviare un’impresa, apportando capitale o lavoro. Per contrastare forme di lavoro subordinato si ipotizza di restringerne l’uso ai soli familiari di primo grado

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