Spesometro 2017: scadenza anche per gli Enti Locali

di ENZO CUZZOLA

Con la pubblicazione della circolare 1/E/2017 Agenzia delle Entrate del 7 febbraio si stabilisce che le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 196/2009, nonché le amministrazioni autonome, sono esonerate dall’obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute, tenuto conto dell’obbligo per i fornitori della trasmissione attraverso il Sistema di interscambio delle fatture elettroniche.

Resta però obbligatorio, per gli enti succitati, l’invio dei dati delle fatture emesse e delle relative note di variazione, che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio. Gli uffici degli enti si aspettavano questo esonero al pari degli esoneri ripetuti relativi al vecchio adempimento previsto dall’articolo 21 del d.l. 78/2010, ma ciò non è avvenuto. Resta pertanto confermato l’obbligo normativo per le pubbliche amministrazioni, che comporterà non pochi problemi che necessitano una serie di chiarimenti puntuali.

Ad esempio, molti enti gestiscono in economia il servizio idrico integrato, emettendo le bollette-fatture ai sensi del Dm 370/2000, che prevede che per l’addebito dei corrispettivi relativi a diversi servizi, tra i quali le somministrazioni di acqua, fognatura e depurazione, possono essere emesse bollette in luogo delle fatture, la cui registrazione può avvenire cumulativamente sul registro dei corrispettivi. Il provvedimento delle Entrate del 2 agosto 2013 (paragrafo 4.1) aveva previsto apposito esonero dalla comunicazione polivalente per le fatture oggetto dell’obbligo di trasmissione previsto dall’articolo 7 del d.P.R. 605/1973, nel caso specifico le comunicazioni delle utenze di cui all’articolo 6 lettera g-ter del d.P.R. 605/1973. Esonero che dovrà essere – ci si augura – ribadito per il nuovo adempimento.

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