Spesa per la previdenza integrativa della Polizia Locale

Ricopre ampio interesse per gli Enti locali la recentissima delibera della Corte dei conti, Sezione regionale per il controllo del Veneto 20 settembre 2017, n. 503 concernente la conferma dell’esclusione della spesa per la previdenza integrativa della Polizia Locale derivante dall’art. 208 del Codice della Strada alle limitazioni previste per il trattamento accessorio del personale. L’esclusione dal vincolo di spesa affermata già nella deliberazione n. 203/2013 della stessa Sezione è fondata sulla considerazione che la spesa per la previdenza integrativa di cui all’art. 208 non è una componente del trattamento economico, né fondamentale né accessorio e, come tale, non rientra nell’ambito di operatività del vincolo medesimo, avente ad oggetto esclusivamente l’ammontare complessivo del trattamento accessorio. Ciò in quanto le risorse impiegate per la realizzazione della finalità previdenziale di cui all’art. 208 del Codice della Strada, pur rientrando nella spesa per il personale, non hanno natura retributiva, bensì “contributivo-previdenziale”.

>> CONSULTA LA DELIBERAZIONE 20 SETTEMBRE 2017, n. 503.

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