Sisma, a rimborso chi ha versato l’Imu

Fonte: Italia Oggi

I fabbricati colpiti dal sisma di fine maggio sono esenti da Imu e non concorrono a formare il reddito ai fini Irpef e Ires. Questo a decorrere dall’inizio del 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Lo prevede l’art. 8, comma 3, del dl n. 74/2012, dopo la modifica apportata dalla legge di conversione 1/8/2012 n. 112. Dalla norma, così articolata, emerge che i contribuenti che a giugno avevano versato l’Imu per i primi cinque mesi del 2012, hanno ora diritto ad ottenerne il rimborso. Va poi sottolineato che il dm 24/8/2012, modificando l’originario termine previsto dal dm 1/6/2012, ha procrastinato al 30 novembre 2012 la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei confronti dei soggetti con residenza, o sede dell’attività, in uno dei comuni colpiti dal terremoto. La prima sospensione, di carattere oggettivo, riguarda quindi i fabbricati inagibili posti nei comuni terremotati a prescindere dal luogo di residenza o dalla sede dei loro proprietari. La seconda, invece, di carattere soggettivo, trova applicazione nei confronti di coloro che alla data del 20/5/2012 avevano la residenza o lo sede in uno dei comuni indicati nell’elenco allegato al dm 1/6/2012 e riguarda, oltre ai versamenti di qualsiasi imposta o tassa, anche la presentazione del modello 770, di Unico e delle dichiarazioni Ici e Imu.

I fabbricati
L’art. 8, comma 3, del dl n. 74/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 112/2012 prevede l’estraneità all’Irpef e all’Imu dei fabbricati inagibili a condizione che il contribuente dichiari al comune, entro il 30/11/2012, la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato. L’ente locale, nei successivi venti giorni, deve poi trasmettere copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. La legge n. 112/2012 ha quindi dissipato qualsiasi dubbio circa la decorrenza delle esenzioni che decorrono, sia per l’Imu che per l’Irpef, dall’1/1/2012. Due gli aspetti di particolare interesse. Con riguardo all’imposta comunale va segnalato che eventuali pagamenti riguardanti i primi cinque mesi del 2012 possono essere richiesti in restituzione al comune. Sul punto, stante il silenzio del Ministero delle finanze, nulla è dato sapere in ordine alla procedura da seguire per chiedere il rimborso della quota Imu eventualmente versata allo Stato. Con riferimento, invece, all’Irpef merita segnalare che non concorreranno a formare il reddito complessivo del 2012 neppure gli eventuali canoni di locazione relativi al periodo 1/1/2012–20/5/2012. Nulla cambia invece per le abitazioni principali e gli alloggi non locati che in ogni caso non sarebbero stati assoggettati a Irpef.

I residenti
La sospensione dei termini per gli adempimenti tributari, prorogata dal dm 24/8/2012, al 30 novembre 2012 riguarda, come detto, i soggetti che alla data del 20/5/2012 avevano la residenza, la sede operativa, ovvero la sede legale nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo riportati nell’elenco allegato al dm 1/6/2012. Giova ricordare che tra gli adempimenti sospesi fino al 30 novembre ricadono, oltre ai pagamenti di qualsiasi imposta o tassa, anche la presentazione delle dichiarazioni fiscali quali il modello 770, il modello Unico e le dichiarazione Ici e Imu. Da ultimo va evidenziato che la sospensione tocca ha interessato anche i versamenti dell’Imu a prescindere dal luogo in cui si trovano gli immobili (diversi da quelli colpiti dal sisma che, come detto, sono esenti). Così, ad esempio, un contribuente residente alla data del 20/5/2012 in uno dei comuni terremotati e proprietario di un fabbricato a Roma, godrà della sospensione dell’Imu anche nei confronti del Comune capitolino. Occorrerà poi attendere un ulteriore decreto per conoscere le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti rimasti in sospeso fino al 30 di novembre.

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