Se lo sportello unico tarda ecco l’ufficio del governo

Le disposizioni dello Statuto imprese e della legge di Stabilità

Italia Oggi
18 Novembre 2011
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Se lo Sportello unico non conclude il procedimento nei termini prescritti, perché non è riuscito ad acquisire in tempo i pareri necessari, subentra l’ufficio locale del Governo. E per le imprese, d’ora innanzi, saranno le Camere di commercio a fornire agli imprenditori le informazioni di base necessarie ad iniziare una nuova attività. Sono queste due delle rilevanti novità contenute rispettivamente nell’art. 14 della legge di stabilità 2012 (l. 183/2011) e nella legge 180/2011 «Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese». Pubblicate entrambe sulla G.U. del 14 novembre scorso, la prima entrerà in vigore l’1 gennaio del prossimo anno, mentre lo statuto delle imprese è in vigore dal giorno successivo della sua pubblicazione. Più in particolare, l’articolo 14 della legge di stabilità 183/2011, prevede la riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini disponendo che, «In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull’intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall’articolo 43 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (conv. legge 122/2010)». Il citato dl aveva previsto un anno fa le zone a burocrazia zero per le regioni del Meridione. Con la legge di stabilità si è previsto ora di estendere a tutto il Paese i benefici che tale innovazione comporta per le imprese. Con riferimento agli sportelli unici per le attività produttive, comunemente noti ormai come Suap, il comma 5 dell’art. 14, prevede espressamente che «nel caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti, di cui all’articolo 7 del decreto, (ovvero per le attività soggette ad autorizzazione) da parte degli enti interessati, l’adozione del provvedimento conclusivo è rimessa all’ufficio locale del Governo». E, quindi, sembrerebbe anche in carenza dei prescritti pareri. Per quanto riguarda, invece, lo Statuto delle imprese, la rilevante novità è collegata al fatto che alle Camere di commercio viene ora affidato uno dei compiti che in base all’articolo 4 del dpr 160/2010 di disciplina dello Sportello unico, era affidato proprio agli Suap. Il comma 3 del suddetto art. 4, infatti, prevede che Il Suap [_] cura l’informazione attraverso il portale in relazione agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, indicando altresì quelle per le quali è consentito l’immediato avvio dell’intervento. Con lo Statuto delle imprese, e precisamente con l’art. 9, comma 2, invece, le pubbliche amministrazioni dovranno garantire attraverso le camere di commercio, la pubblicazione e l’aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l’esercizio di ciascuna tipologia di attività d’impresa. A tal fine, le medesime amministrazioni dovranno comunicare alle camere di commercio, entro il 31 dicembre di ogni anno, l’elenco delle norme e dei requisiti minimi per l’esercizio di ciascuna tipologia

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