Se il sindaco tace il cantiere può iniziare

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il silenzio-assenso si estende al permesso di costruire. Il decreto sviluppo applica anche agli interventi più pesanti la stessa logica di fondo – anche se le implicazioni tecniche non sono perfettamente identiche – propria della Scia e della Super-Dia. Nell’impostazione del Dl 70/2011, quindi, l’esigenza di accelerare gli interventi prevale sulle cautele ispirate al rischio di abusi edilizi o di eccessiva deresponsabilizzazione dei funzionari comunali. D’altra parte, il procedimento che conduce al rilascio per silentium del titolo edilizio non è certo sottratto al controllo del-l’amministrazione (non vale comunque per i beni sottoposti a vincolo culturale, naturale o paesaggistico) e anzi si realizza in un periodo più lungo e con maggiori tutele di quanto accade per i procedimenti di Dia e Scia. Il progettista. Il fine della semplificazione è perseguito mediante la riscrittura dell’articolo 20 del testo unico dell’edilizia che, anzitutto, ora prevede che la domanda di permesso di costruire sia «accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia». La previsione è centrale perché è proprio in ragione della dichiarazione di conformità (di cui il progettista si assume la responsabilità anche penale, rischiando la reclusione da uno a tre anni) che, decorso il temine minimo di 90 o 150 giorni, il silenzio del Comune equivale a titolo edilizio. Non solo, l’asseverazione di conformità alle prescrizioni igienico-sanitarie (sempreché questa non comporti valutazioni tecnico-discrezionali) è ora prevista per tutte le destinazioni d’uso, allargandosi così i casi (finora limitati alla residenza) in cui è possibile fare a meno del parere preventivo dell’Asl. I tempi. Il nuovo articolo 20 procede quindi dettando i tempi del procedimento. Sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande: – entro 10 giorni dalla domanda il Comune nomina il responsabile del procedimento; – entro 60 giorni dalla domanda (120 nelle città oltre 100mila abitanti o per i progetti complessi) dalla domanda il Comune cura l’istruttoria e formula la proposta di provvedimento previa l’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari; il termine può essere sospeso per ottenere modifiche limitate; inoltre, entro i primi 30 giorni (60 nelle città maggiori e per i progetti complessi), può essere interrotto per richiedere documenti integrativi: in questo caso il termine per l’istruttoria riparte da zero dal momento in cui l’interessato consegna i documenti; – entro 30 giorni dalla proposta il dirigente o il responsabile dell’ufficio rilasciano il permesso di costruire, ovvero lo negano entro 40 giorni (i 10 giorni in più servono per anticipare i motivi che impediscono il rilascio del titolo, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 241/1990). Il principio. La riforma è dunque nel comma 8 del nuovo articolo 20, che converte il precedente silenzio-rifiuto in silenzio-assenso. Questa la nuova previsione: «Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali». In questi ultimi casi, qualora l’immobile sia sottoposto a vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine per adottare il provvedimento finale decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Nel caso tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. Qualora invece l’immobile sia sottoposto a un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall’interessato, il competente ufficio comunale acquisisce l’assenso nell’ambito della conferenza di servizi e il termine decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine, sulla domanda si intende formato il silenzio-rifiuto. Nel rispetto della competenza regionale, la previsione afferma infine la salvezza delle norme regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione (ad esempio le Super-Dia regionali) e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.

La procedura

01 | LA DOMANDA La richiesta per il rilascio del permesso di costruire deve essere presentata allo sportello unico per l’edilizia del Comune. Alla domanda si dovrà allegare l’attestazione del titolo di legittimazione a presentare la domanda (come il titolo di proprietà dell’immobile) e gli elaborati progettuali e altri documenti previsti dal regolamento edilizio comunale. Va poi presentata anche la dichiarazione di un progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi, alle norme di settore e in particolare alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio igienico-sanitarie, di efficienza energetica.

02 | L’ISTRUTTORIA Il responsabile del procedimento, nominato dall’amministrazione comunale entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, ha 60 giorni (120 nelle città con oltre 100mila abitanti o per i progetti dichiarati complessi) per formulare una proposta di provvedimento, corredata da una relazione. In questi 60 giorni, il responsabile del procedimento acquisisce i pareri e gli atti di assenso necessari e valuta la conformità del progetto alla normativa vigente.

03 | MODIFICHE E INTEGRAZIONI Il responsabile del procedimento può proporre modifiche di lieve entità al progetto: in questo caso, il termine dell’istruttoria è sospeso e riprende da dove si era fermato dopo che l’interessato ha comunicato di accettare o rifiutare le modifiche (l’interessato ha poi 15 giorni per integrare il progetto). Entro 30 giorni dalla domanda (60 nei Comuni più grandi o nei progetti complessi) il responsabile del procedimento può chiedere integrazioni della documentazione: in questo caso, l’istruttoria riparte da zero dopo che l’interessato consegna i documenti.

04 | IL RIFIUTO Nei successivi 30 giorni dalla proposta di provvedimento, il responsabile dell’ufficio adotta il provvedimento di approvazione o di diniego e lo notifica all’interessato. In caso di diniego, il dirigente a capo dell’ufficio o il responsabile del procedimento devono comunicare le motivazioni del diniego entro 40 giorni dalla proposta di provvedimento.

05 | IL SILENZIO-ASSENSO Se l’ufficio non emette alcun atto, né di rilascio del titolo abilitativo né di diniego, a trenta giorni dalla proposta di provvedimento presentata dal responsabile del procedimento, «si intende formato il silenzio-assenso».

06 | QUANDO C’È IL VINCOLO Il decreto sviluppo prevede esplicitamente che il silenzio-assenso non sia applicabile in presenza di vincolo ambientale, paesaggistico o culturale. Nel caso di un vincolo la cui salvaguardia spetti all’amministrazione comunale, anche per delega, si potrà utilizzare il silenzio-assenso, ma solo dopo che sarà stato rilasciato l’atto di assenso dell’ufficio preposto al vincolo. Il termine decorrerà da quel momento. Qualora la competenza di salvaguardia sul vincolo spetti invece a un’amministrazione diversa (ad esempio una Soprintendenza) si dovrà convocare una conferenza di servizi per ottenere il rilascio dell’atto di assenso.

LE SENTENZE

STRUMENTI NECESSARI
La formazione del silenzio-assenso sulle domande di concessione edilizia è subordinata alla necessaria esistenza di uno strumento urbanistico vigente e adeguato alle prescrizioni ed agli standard edilizi, nonché di una programmazione urbanistica di dettaglio tale da non lasciare all’amministrazione alcuno spazio di discrezionalità, neppure sotto il profilo tecnico (Consiglio di Stato, 150/98 e 1381/98). L’impatto del decreto sviluppo Tale principio vale anche alla luce delle novità del decreto sviluppo.

IL RICORSO
Nel caso di ricorso contro il silenzio del Comune sull’istanza di concessione edilizia, la pronuncia del giudice deve limitarsi alla declaratoria di illegittimità del silenzio e non deve estendersi all’accertamento della legittimità della pretesa a ottenere la concessione (Tar Lombardia 490/2011; Tar Campania, Napoli, 11099/2004). L’impatto del decreto sviluppo Partendo dall’affermazione della per cui il ricorso sul silenzio dell’amministrazione non attiene al merito tecnico del provvedimento, l’interesse del ricorrente comunque verrebbe soddisfatto dal formarsi di un silenzio-assenso per decorrenza dei termini, con l’effetto di rendere improcedibile la domanda proposta.

SOSPENSIONE LAVORI La sospensione di una concessione edilizia prolungata nel tempo è fuori dalla prassi, visto che il testo unico limita temporalmente a 45 giorni l’efficacia degli atti di sospensione dei lavori (Tar Marche, 669/2009). L’impatto del decreto sviluppo Il testo unico concede all’ufficio tecnico di valutare la legittimità della concessione in un arco temporale limitato. La tassatività del termine è a tutela del privato, il quale deve poter sapere in termini ragionevoli se il permesso di costruire è legittimo o meno. La giurisprudenza ha affermato che la legge sulla trasparenza amministrativa ha accolto il principio che il silenzio-assenso, formatosi per decorso del tempo prescritto dall’inoltro dell’istanza può formare oggetto di provvedimenti caducatori in via di autotutela. Oggi, con la formazione del titolo per silenzio-assenso questa strada è sicuramente percorribile.

IL VINCOLO L’esistenza di un vincolo paesaggistico esclude la formazione del silenzio-assenso sulle domande di rilascio di titoli edilizi in sanatoria (Consiglio di Stato 2024/2009). L’impatto del decreto sviluppo Queste indicazioni sono state accolte nel decreto sviluppo. Infatti, si precisa nella nuova disposizione del Testo unico che il silenzio-assenso non si applica nel caso sull’immobile siano presenti vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. In questa ipotesi se il vincolo compete alla stessa amministrazione comunale il termine decorre dal rilascio dell’atto di assenso.

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