Scuola, la regione batte lo Stato

La Corte costituzionale fissa le competenze sulla scuola nel rapporto tra lo Stato e le amministrazioni territoriali. Spiegando che spetta alle regioni, e non allo Stato, “disciplinare l’istituzione di nuove scuole dell’infanzia e di nuove sezioni della scuola dell’infanzia”, nonché la composizione di queste ultime. È lo Stato, invece, a dover stabilire i criteri ai quali devono rispondere l’istituzione e il funzionamento di scuole statali del primo ciclo. La sentenza n. 92 di ieri accoglie parzialmente due ricorsi con cui la Regione Toscana e la Regione Piemonte avevano sollevato conflitto di attribuzione tra poteri nei confronti della presidenza del Consiglio in merito ad alcuni punti del d.P.R. 89/2009, inerente la “revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del Primo ciclo di istruzione”. Le due regioni lamentavano la “lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alle Regioni, in ragione della violazione dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonché dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà”.
L’istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni nelle scuole dell’infanzia già esistenti “attiene in maniera diretta, al dimensionamento della rete scolastica sul territorio”, si legge nella sentenza. Attribuzione che la Consulta, già nel 2009, ha riconosciuto “spettare al legislatore regionale, in quanto non riconducibile all’ambito delle norme generali sull’istruzione”. Dunque, “lo Stato ha invaso la competenza delle ricorrenti sul punto specifico di adattamento della rete scolastica alle esigenze socio-economiche di ciascun territorio regionale”, osservano i giudici della Corte. Sottolineando che, anche in merito alle disposizioni “chiaramente volte ad eliminare o ridurre il disagio dell’utenza del servizio scolastico nei piccoli comuni, con una valutazione che non può prescindere dalle particolari condizioni in cui versano le comunità locali di ridotte dimensioni, perché insediate in territori montani o in piccole isole ovvero comunque in comuni di dimensioni tali da essere privi di strutture educative per la prima infanzia”, è “del tutto ovvio che spetta alle Regioni, nell’esercizio della loro competenza legislativa concorrente in materia di istruzione pubblica, non disgiunta da rilevanti aspetti di competenza regionale, di carattere esclusivo, in tema di servizi sociali, l’adozione di misure volte alla riduzione del disagio di tali particolari utenti del servizio scolastico”. Nella stessa sentenza sono invece state dichiarate infondate le doglianze relative ai criteri per le scuole del primo ciclo: “la disposizione impugnata può essere ricondotta, per il suo contenuto sostanziale, all’attuazione di disposizioni che questa Corte ha riconosciuto come ascrivibili alla materia delle norme generali sull’istruzione, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato”.
Sempre in materia di istruzione, va segnalato il lungo capitolo dedicato a questa tematica nel documento per il rilancio dell’Italia presentato ieri dal Pd. Intanto vi si chiede un piano straordinario per l’edilizia scolastica, le cui spese devono essere escluse dal patto di stabilità. Via via sono esaminati poi i singoli gradi dell’istruzione. Si parte dagli asili nido: serve per il Pd un nuovo piano straordinario triennale per l’implementazione del sistema territoriale dei servizi educativi della prima infanzia per raggiungere l’obiettivo del 33% di copertura. Per le elementari, si chiede di estendere il tempo pieno e modulo a 30 ore con le compresenze a tutto il Paese. Il capitolo più corposo riguarda l’università. Tra l’altro, si chiede il finanziamento del Fondo per il merito degli studenti: 10.000 Borse nazionali di merito all’anno da 10.000 euro ciascuna per il sostegno agli studenti meno abbienti e meritevoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *