“Scia” non applicabile a procedura semplificata recupero rifiuti

l 4 Ottobre 2010
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Secondo il parere del MinAmbiente 9 settembre 2010, prot. 22281 la segnalazione certificata di inizio attività (“Scia”) non è applicabile alle norme sul trattamento dei rifiuti tramite procedure semplificate.
Il Dicastero ambientale ha ricordato che l’articolo 214 del d.lgs. 152/2006 nonché la disciplina stabilita ex d.m. 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002 n. 161, sui limiti, i quantitativi massimi e i metodi di trattamento dei rifiuti non pericolosi e pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate, sono norme che costituiscono recepimento di direttive comunitarie (74/442/Cee e 91/156/Cee).
Poiché queste disposizioni si configurano come lex specialis rispetto alla generale nuova disciplina della Scia (articolo 19, comma 1, legge 241/1990), essa potrà essere applicata, come previsto dal comma 9 dell’articolo 214, d.lgs. 152/2006, solo se compatibile con le norme settoriali contenute nell’articolo medesimo.

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