Schema di decreto delegato (SCIA, silenzio assenso): il parere del Consiglio di Stato

Proponiamo in allegato la relazione illustrativa relativa allo schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.

Il Consiglio di Stato ha reso un parere proprio in merito allo schema di decreto delegato in tema di individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, SCIA, silenzio assenso e comunicazione (sopra allegato). Ecco i punti principali del parere del Consiglio di Stato sullo schema del cosiddetto “Decreto SCIA”.

Come si legge sul sito www.giustizia-amministrativa.it, “Lo schema di decreto sottoposto all’esame costituisce attuazione della delega conferita dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei principi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità. La seconda parte di tale delega, concernente la disciplina generale della segnalazione certificata di inizio attività, era già stata attuata con il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126. L’art. 1, comma 2 di detto provvedimento stabilisce che “Con successivi decreti legislativi, ai sensi e in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge n. 124 del 2015, sono individuate le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «SCIA») od oggetto di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso. Allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere. (…) Il decreto, inoltre, non risolve alcune criticità relative al raccordo con la legge 241 del 1990, in particolare: quale sia la decorrenza del termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1; se il limite temporale massimo di cui all’art. 21-nonies debba applicarsi anche all’intervento in caso di sanzioni per dichiarazioni mendaci ex art. 21, comma 1; quale sia la esatta delimitazione della fattispecie di deroga ai 18 mesi prevista dall’art. 21-nonies, comma 2-bis. Il Consiglio di Stato suggerisce, pertanto, al Governo di intervenire su tali punti. Si osserva, altresì, come risulta ancora non esercitata un’ultima parte della delega: quella relativa alla disciplina generale del silenzio assenso e della comunicazione preventiva, di cui alla parte finale del comma 1 dell’articolo 5 della legge n. 124 del 2015″.

Continua a leggere sul sito del Consiglio di Stato.

Scarica il parere integrale del Consiglio di Stato, Commissione speciale, 4 agosto 2016, n. 1784.


FORMAZIONE

La nuova SCIA alla luce dei Decreti attuativi “Madia”

Borgo Virgilio (MN), 13 ottobre 2016

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