Rottamazione delle cartelle: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Mediante comunicato del 8 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate rende noto che:
Il decreto legge collegato alla manovra di bilancio 2017 ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2016 (articolo 6, d.l. 193/2016 – “Rottamazione delle cartelle”), offrendo ai contribuenti la possibilità di estinguere i propri debiti iscritti a ruolo mediante il pagamento di capitale e interessi (più aggio e spese per le procedure esecutive e per la notifica). Chi decide di “rottamare”, quindi, non deve versare sanzioni e interessi di mora.
Attraverso la Circolare n. 2/E dell’8 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti per la corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Ambito temporale

Innanzitutto, l’Agenzia ricorda che la richiesta di definizione agevolata può essere presentata (entro il 31 marzo 2017) con riferimento ai carichi che risultano affidati all’agente della riscossione (Equitalia e Riscossione Sicilia Spa) nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.
Pertanto, condizione imprescindibile per poter chiedere la rottamazione è che il carico che si intende definire (al netto degli eventuali pagamenti già effettuati e degli sgravi ottenuti dall’ente creditore) sia stato affidato entro il 31 dicembre 2016, anche se, entro lo stesso termine, non sia stata notificata la relativa cartella di pagamento (con riferimento a tale evenienza, peraltro, l’agente della riscossione, entro il 28 febbraio 2017, ha comunque provveduto, mediante una specifica comunicazione inviata con posta ordinaria, ad avvisare il debitore dell’esistenza di ruoli a suo carico affidati entro il 31 dicembre 2016).

Carichi oggetto della definizione agevolata

La disciplina introdotta dal d.l. 193/2016 consente al debitore di definire in maniera agevolata anche singoli carichi iscritti a ruolo. Non si è quindi obbligati a definire tutti i carichi a proprio nome. Fatta questa premessa, l’Agenzia chiarisce il significato da attribuire al termine “carico” utilizzato dal legislatore.
Per carico deve intendersi la singola partita di ruolo ovverosia l’insieme delle singole voci (tributo, sanzioni, interessi, eccetera) unitariamente riconducibili a uno specifico debito del contribuente.
Ai fini della rottamazione, la singola partita non può essere frazionata. In altri termini, se è vero che il contribuente può scegliere se definire tutti o solo alcuni dei carichi a lui riferiti, per fruire dei benefici previsti dalla legge, scelto il carico da rottamare, è tenuto a pagare tutti gli importi compresi nella partita di ruolo (tranne, come detto, sanzioni e interessi di mora).
Con l’espressione “carichi affidati” il legislatore si riferisce ai carichi trasmessi, nell’arco temporale 2000/2016, all’agente della riscossione e, quindi, usciti dalla disponibilità dell’ente creditore.
Con specifico riferimento ai carichi che l’Agenzia delle Entrate, in veste di ente creditore, affida all’agente della riscossione, la circolare chiarisce che l’espressione “carichi affidati” deve essere intesa nel senso di “carichi trasmessi” in via telematica entro il 31 dicembre 2016: ciò vale sia per quelli relativi ad accertamenti esecutivi sia per quelli riscossi tramite cartella di pagamento.

>> CONSULTA LA CIRCOLARE 2/E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

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