Risorse aggiuntive da restituire

Fonte: Italia Oggi

Il recupero delle risorse aggiuntive inserite nel fondo 2009 da parte degli enti virtuosi e il taglio della indennità pari a 1/5 del costo di un litro di benzina per km percorso con la propria automobile per ragioni di servizio e previa apposita autorizzazione: sono questi i principali aspetti su cui in molti enti locali ci si sta concretamente arrovellando per cercare di evitare l’effetto che sembra essere voluto dalla manovra (legge n. 122/2010). L’articolo 9, comma 4, della manovra estiva stabilisce che in tutto il pubblico impiego l’onere per i rinnovi contrattuali del biennio 2008/2009 non deve in nessun caso superare la soglia massima fissata dalla legge finanziaria 2009 e cioè il 3,2%. Viene inoltre stabilito che questo tetto deve operare retroattivamente, cioè anche rispetto ai contratti stipulati precedentemente alla entrata in vigore della legge 122; che le clausole difformi sono «inefficaci» a decorrere «dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto» e che «i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati». La relazione illustrativa del governo ha spiegato che questa disposizione è diretta ai rinnovi contrattuali del personale degli enti locali (quello della dirigenza per cui è stata raggiunta la preintesa nello scorso mese di giugno non produce tali effetti) e del personale e dirigenti della sanità. Nel caso del personale degli enti locali, come dimostrato dalla relazione con cui la Corte dei conti ha autorizzato la firma definitiva della intesa, il tetto del 3,2% è superato dagli aumenti fino allo 1% e all’1,5% del monte salari 2007 che sono stati espressamente autorizzati per il solo anno 2009 negli enti in possesso dei parametri di virtuosità. A questo punto si pongono due differenti problemi: che cosa fare negli enti che hanno stanziato queste risorse aggiuntive e non le hanno concretamente ancora corrisposte al personale? Che cosa fare negli enti che hanno corrisposto tali risorse prima dell’entrata in vigore della legge? Per trovare una risposta unitaria le singole amministrazioni, a partire da quelle di maggiore dimensione, si stanno concretamente confrontando in questi giorni. Il testo legislativo, anche se con molte ambiguità, non sembra imporre direttamente il recupero di tali somme: ma si deve comunque evidenziare che in questa direzione va con molta nettezza lo spirito della norma. Per cui, a meno di interpretazioni formali diverse, si impone in primo luogo di non corrispondere queste risorse nelle amministrazioni in cui – per le più diverse ragioni – la erogazione non sia stata completata prima della entrata in vigore della cd manovra estiva. Nelle amministrazioni che hanno corrisposto tali risorse l’unica soluzione possibile sembra essere il recupero dal fondo per le risorse decentrate, a partire da quello del 2010. Occorre ricordare che tale fondo deve essere già in partenza decurtato di tali risorse, in quanto espressamente il Ccnl 31/7/2009 prevede che questa possibilità di incremento fosse utilizzabile solo per il fondo 2009, peraltro esclusivamente nella parte variabile: per cui già il fondo di quest’anno è più magro rispetto all’anno passato. Oltre a ciò sembra profilarsi la necessità di avviare, quanto meno, il recupero di ciò che è stato erogato negli enti cd virtuosi. Si deve inoltre evidenziare che, anche se in percentuali diverse, tutte le singole posizioni di progressione economica hanno avuto incrementi percentuali superiori al 3,2%: il che apre il problema dell’eventuale recupero di queste somme e del ritocco degli incrementi. Ma dubbi su questa scelta sono suggeriti dal fatto che la Corte dei conti ha accertato che questi aumenti sembrano stare entro il tetto complessivo fissato dal legislatore. L’articolo 6, comma 12, abroga l’indennità chilometrica calcolata nel costo di 1 litro di benzina per ogni km percorso per ragioni di servizio con l’auto propria. Per cui dallo scorso 1 giugno, cioè dalla data di entrata in vigore del dl n. 78/2010, tutto il personale cd contrattualizzato, cioè tutti i dipendenti e dirigenti pubblici, salvo le categorie espressamente individuate dal dlgs n. 165/2001, non possono più ricevere questo rimborso. La formula legislativa sembra comprendere tutto questo personale. Dal che se ne ricava il divieto di continuare a corrispondere questo rimborso ed il fatto che le uniche alternative concretamente praticabili sono costituite in primo luogo dal ricorso alle autovetture dell’ente, ovviamente ove esistenti e disponibili. In secondo luogo è possibile ricorrere ai mezzi pubblici. Ovvero è possibile erogare ai dipendenti che sono autorizzati ad utilizzare il mezzo proprio il rimborso delle spese effettivamente sostenute, quali il carburante ed i pedaggi autostradali. Si possono infine avere dubbi sulla estensione ai segretari comunali titolari di segreterie convenzionate in quanto, a parte la previsione contrattuale, siamo in presenza di un uso finalizzato all’accesso ad una delle sedi, quindi di una fattispecie che deve essere considerata come diversa dalla utilizzazione della autovettura propria per ragioni di servizio.

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