Riscossione in attesa di un nuovo rinvio

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il differimento degli affidamenti diretti della riscossione a Equitalia resta fermo al 31 marzo, con possibilità di slittamento a fine anno con Dpcm. Le modifiche in Parlamento al «milleproroghe» (Dl 225 del 2010) non prevedono infatti alcun ulteriore rinvio. La questione ha origine nell’articolo 3 del Dl 203/2005, che contiene l’ultima riforma generale della riscossione. In forza di questa disposizione, le società di Equitalia gestiscono in via di affidamento diretto ope legis le entrate degli enti locali sino al 31 dicembre 2010. Dopo questa data, come precisato nel Dl 40/2010, la gestione della riscossione sia spontanea sia coattiva delle stesse, da parte di Equitalia, può avvenire solo previa procedura ad evidenza pubblica. Ne consegue che, in assenza di modifiche legislative, i comuni non potrebbero più contare sull’intervento «automatico» dell’agente della riscossione per l’incasso dei propri tributi. D’altro canto, l’indizione di una procedura a evidenza pubblica nell’attuale contesto normativo risulterebbe priva di senso, con riferimento specifico alla riscossione coattiva. Tanto, in considerazione del fatto che lo strumento del ruolo di riscossione resta una prerogativa del sistema delle società partecipate da Equitalia. I privati iscritti nell’albo dei soggetti abilitati, previsto dall’articolo 53 del Dlgs 446/1997, invece, possono avvalersi unicamente dell’ingiunzione fiscale. Ecco perché lo spostamento al 31 marzo appare del tutto insufficiente. Per di più, visto il rinvio della scadenza dei preventivi, un’eventuale delibera adottata al 31 marzo non potrebbe neppure contare sull’efficacia differita al 2012, in quanto per l’appunto adottata entro il termine del bilancio. Dovrebbe quindi essere certa l’emanazione del Dpcm di differimento della scadenza a fine d’anno, prevista dal Dl milleproroghe. Ad ogni buon conto, in assenza di slittamenti, le possibilità a disposizione degli enti sono le seguenti: a) disporre la riscossione volontaria in proprio e bandire una gara per la coattiva; b) bandire una gara sia per la riscossione volontaria sia per quella coattiva; c) in presenza di affidamenti già effettuati tramite gara, proseguire nella gestione esternalizzata, sino a scadenza della stessa. Nulla vieta che la scelta cambi a seconda della tipologia di entrata (Ici, Tarsu eccetera). Facendo invece affidamento sulla proroga a fine d’anno, si profila l’opportunità di gestire direttamente la riscossione volontaria, lasciando i ruoli coattivi a Equitalia, con compensi maggiorati del 25 per cento.

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