Risarcimento per stress lavorativo nell’impiego pubblico e privato

La Corte di Cassazione in una sentenza emessa lo scorso 16 ottobre (n. 24361) ha affermato che lo stress lavorativo può causare malattie coronariche e queste devono essere risarcite, a prescindere dal fatto che il lavoratore sia dipendente pubblico o privato. L’elemento rilevante a tal fine è il seguente: provare che la malattia del lavoratore sia stata una diretta conseguenza del servizio prestato e degli oneri che esso richiedeva.
Il caso di specie fa riferimento ad un ex dipendente INPDAP a cui già la Corte d’Appello aveva riconosciuto un indennizzo per una malattia coronarica sorta in seguito a stress lavorativo. L’uomo era rappresentante dell’ente in contenziosi giudiziari, con compiti anche di Responsabile della sicurezza e componente del Servizio Autonomo Attività Ispettive: una responsabilità definita “abnorme” dalla corte di merito, troppo grande per non provocare danni alla salute.
Tanto più che il lavoratore era molto giovane (solo 36 anni all’epoca della domanda di riconoscimento dell’indennizzo) e non era dedito all’alcol né al tabacco. In tali condizioni, non è nemmeno necessario che lo stress lavorativo sia l’unica causa della malattia: è sufficiente per il riconoscimento di un indennizzo il fatto che il lavoro sia una delle cause principali.
La Suprema Corte ha stabilito che, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia un dipendente pubblico o privato, il risarcimento da stress lavorativo deve essere riconosciuto.

>> CONSULTA LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, 16 OTTOBRE 2017, n. 24361.

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