Rimborso spese legali agli amministratori: quando è legittimo?

di AMEDEO SCARSELLA

Con deliberazione n. 45 del 6 luglio 2017 la Corte dei conti, sezione Basilicata, effettua un’interessante disamina dei casi in cui è legittimo il rimborso delle spese legali e la stipula di assicurazioni contro i rischi conseguenti all’espletamento del mandato per gli amministratori, sulla base della nuova disciplina contenuta nell’art. 86, comma 5, del TUEL, come modificato dalla legge 6 agosto 2015 n. 125.
Il parere, dopo aver premesso il carattere facoltativo della spesa, ritiene legittimo procedere al rimborso delle spese legali o alla stipula di assicurazioni per gli amministratori soltanto nei limiti degli stanziamenti di bilancio e previa determinazione di criteri oggettivi per la determinazione del riparto delle risorse stanziate.

Le novità introdotte dalla legge 125/2015

Con varie sentenze delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti era stato escluso qualsiasi rimborso delle spese legali agli amministratori comunali. A seguito della legge 6 agosto 2015 n. 125 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”), è stato sostituito il comma 5 dell’art. 86 del TUEL nel modo seguente: “5. Gli enti locali di cui all’articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave”.

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Per i Comuni con popolazione inferiore ai 10mila abitanti, tenuti al rispetto dell’art. 1, comma 136, della l. 56/2014, ossia all’invarianza della spesa rispetto all’anno 2013 degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, sia consentito il rinvio alle considerazioni contenute nell’e-book monografico gratuito per gli abbonati alla Gazzetta degli Enti Locali intitolato Guida alla determinazione delle indennità degli amministratori locali, pag. 23.

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