Attraverso la deliberazione, i magistrati contabili del Lazio hanno ribadito la vigenza e l’efficacia dell’art. 45, comma 3, del CCNL del 16 maggio 2001 nella parte in cui riconosce il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal titolare di segreteria convenzionata negli spostamenti da un Comune ad un altro (escluso il rimborso degli spostamenti dalla residenza agli enti in convenzione e tratto di ritorno).
Le spese rimborsabili, quando il segretario si reca con il proprio mezzo da un Comune all’altro, devono essere disciplinate – come modalità, tempistica ed entità – nella convenzione. Quanto all’entità specifica del rimborso, è attribuibile un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per chilometro. Il rimborso, a parere dei magistrati contabili, può includere anche le spese di viaggio autostradale, purché correttamente documentate.
Rimborso spese di viaggio spettante al segretario in regime di convenzione
Deliberazione Sez. regionale di controllo per il Lazio (Corte dei conti) 17 gennaio 2017, n. 3
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