Rimborso spese di viaggio: la necessaria presenza degli amministratori locali

di AMEDEO SCARSELLA

L’art. 84 comma 3 del Testo Unico Enti Locali (d.lgs. 267/2000) consente il rimborso delle spese di viaggio sostenute dall’amministratore residente fuori del capoluogo comunale unicamente se relative: (a) alla partecipazione delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi; (b) alla presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. Sulla corretta interpretazione della norma ha avuto modo di pronunciarsi la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con delibera n. 38/SEZAUT/2016/QMIG (per approfondire ulteriormente si suggerisce la lettura dell’articolo I rimborsi delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori locali: corretta interpretazione della norma).
In merito alla fattispecie di cui al precedente punto b), ossia alla presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate si stanno riscontrando i maggiori dubbi operativi da parte delle amministrazioni locali.
Secondo l’interpretazione della Corte dei conti è da ritenersi “necessaria” quella presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell’interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l’esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 19637/2005). È da escludersi, pertanto, la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall’amministratore locale (ad esempio, in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di appartenenza), in quanto tali costi devono considerarsi coperti dall’indennità di funzione di cui all’art. 82 del d.lgs. 267/2000.
Deve, quindi, essere operata una concreta ricognizione caso per caso, circa la sussistenza del presupposto della “necessità della presenza”, senza il quale, nei giorni diversi da quelli in cui sono programmate le riunioni di consiglio o di giunta, non è legittimo procedere al rimborso delle spese di viaggio sostenute.

Rimborso spese di viaggio: i dubbi operativi delle amministrazioni

Così ricostruito il quadro interpretativo, numerosi sono i dubbi che incontrano le amministrazioni, alcuni dei quali riportati nella richiesta di parere sulla quale si è pronunciata la Corte dei conti, Sezione Toscana, con delibera n. 127 del 19 aprile 2017.
Il Comune richiedente pone tre questioni estremamente interessanti.
Innanzitutto, chiede se un ente possa approvare un regolamento che disciplini le fattispecie in cui deve ritenersi necessaria la presenza in comune.
La seconda questione riguarda l’individuazione del “soggetto competente ad effettuarla ed i criteri di valutazione”, in particolare “a chi spetti e come individuare e qualificare un preesistente obbligo giuridico…” e se ciò possa essere oggetto di autodichiarazione dell’interessato ex art. 51 d.P.R. n. 445/2000.
La terza questione riguarda l’elencazione di casi concreti ed è volta a conoscere se la presenza in comune del sindaco o degli assessori possa ritenersi in tali casi “necessaria”.

CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *