Rimborso spese di viaggio agli amministratori

Ecco cosa emerge dalla sentenza della Corte dei Conti, sez. Toscana, 1 marzo 2017, n. 38

9 Marzo 2017
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Riveste interesse in materia di rimborso spese di viaggio agli amministratori locali la sentenza della Corte dei Conti (Sez. Toscana) 1 marzo 2017, n. 38.
La Corte afferma che l’ art. 84 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 227 avente ad oggetto il rimborso delle spese di viaggio degli amministratori degli Enti locali, dispone, al comma 3, che “agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie e delegate”. La scelta del legislatore è stata dettata dalla volontà di rispettare lo status degli amministratori locali, nonché il diritto costituzionale di libertà di accesso, in condizioni di eguaglianza, alle cariche elettive (art. 51 della Costituzione) a prescindere da una concreta disciplina delle presenze in Consiglio stabilita dal regolamento del Consiglio Comunale per la corretta interpretazione dell’inciso “presenza necessaria”, che giustifica il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli assessori in giorni diversi da quelli delle sedute del Consiglio o della Giunta.

La pronuncia enuncia un principio diverso rispetto a quello delineato dalla deliberazione Corte dei Conti, Sez. controllo per la Lombardia 9 febbraio 2017, n. 18.

>> CONSULTA IL TESTO DELLA SENTENZA CORTE DEI CONTI 1 MARZO 2017, n. 38.

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