Rimborsabili i contributi di malattia

La consulta ha eliminato il divieto stabilito nel 2008

Italia Oggi
10 Maggio 2013
Modifica zoom
100%
Rimborsabili da parte dell’Inps i contributi di malattia pagati dalle imprese pubbliche fino al mese di aprile 2011. La Corte costituzione, infatti, ha dichiarato illegittima la norma del dl n. 112/2008 (poi modificata dal dl n. 98/2011) che vietava il rimborso dei contributi pagati fino al 2009, poi esteso al 2011, da parte dei datori di lavoro che, in virtù di legge o contratto collettivo, sono tenuti a erogare un trattamento economico di malattia ai propri lavoratori. La decisione è stata presa nella sentenza n. 82 depositata ieri. La questione ha radici lontane e sviluppato enorme contenzioso. Riguarda l’obbligo di pagamento dei contributi di malattia, obbligo che in base alla legge n. 138/1943 non sarebbe dovuto ricadere sulle imprese che siano loro stesse a erogare il trattamento di malattia ai lavoratori, in virtù di norme di legge o di contratto collettivo (si tratta, tra l’altro, delle imprese di trasporto pubblico e delle aziende municipalizzate). Una tesi, tuttavia, sconfessata prima dalla giurisprudenza di merito (Cassazione sez. unite n. 10232/2003) poi dalla Corte costituzionale (sentenza n. 47/2008) che hanno sostenuto il contrario, ossia che la predetta legge n. 138/1943 non comporta mai esonero dalla contribuzione di malattia. Il dl n. 112/2008, interpretando la predetta legge, ha disposto l’esonero dal pagamento dei contributi di malattia per le imprese che pagano direttamente le prestazioni di malattia, fissando però l’irripetibilità di quanto pagato fino al 2009. Successivamente è intervenuta la Corte costituzionale che, nella sentenza n. 48/2010, ha interpretato la norma del dl n. 112/2008 come «riformatrice» della disciplina della malattia, con la conseguenza di consentire ai datori di lavoro che pagano le prestazioni di malattia l’esonero dalla contribuzione di malattia, non solo per i periodi antecedenti al 1° gennaio 2009, ma pure per quelli successivi. Infine è arrivato il dl n. 98/2011. Facendo marcia indietro ha stabilito che, dal 1° maggio 2011, anche i datori di lavoro che pagano le prestazioni di malattia sono tenuti a pagare i contributi di malattia; inoltre ha esteso fino ad aprile 2011 il periodo di irripetibilità dei contributi eventualmente versati. È proprio su quest’ultima disposizione che interviene la sentenza n. 82/2013 della corte costituzionale. E ne stabilisce l’illegittimità richiamandosi al proprio orientamento, in base al quale sono illegittime le norme che, posta la non debenza di una certa prestazione patrimoniale, prevedano l’irripetibilità di quanto sia stato versato nell’apparente adempimento della (inesistente) obbligazione.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento