Riforma p.a., novità in arrivo per i giudizi di responsabilità per danno erariale

Un altro rilevante passo in avanti del grande percorso della riforma della Pubblica Amministrazione (Riforma Madia) è stato effettuato nel Consiglio dei ministri tenutosi ieri sera sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. In attuazione della riforma è stato approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo relativo al Codice di giustizia contabile adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

In arrivo il primo Codice di giustizia contabile
Come si legge nel comunicato ufficiale del Consiglio dei ministri “dopo il Codice dei contratti pubblici, la stagione dei codici vede ora in dirittura di arrivo il primo Codice di giustizia contabile, andato oggi in prima lettura al Consiglio dei Ministri. Nel Codice, la cui delega ed i principi e criteri direttivi sono contenuti nell’art. 20 della L.124/2015 (delega Madia), sono racchiuse le disposizioni processuali di tutte le tipologie di giudizi che si svolgono davanti alla Corte dei conti, dai più noti giudizi di responsabilità erariale, ai giudizi di conto, a quelli sanzionatori e pensionistici”.

Di fatto non ci si è limitati ad una raccolta organica e alla sistematizzazione delle norme esistenti ma, sulla base degli anzidetti principi e criteri direttivi, è stato predisposto un articolato che contiene significativi elementi di novità, soprattutto sul fronte dei giudizi di responsabilità per danno erariale. In questi giudizi, sono stati recepiti i principi del “giusto processo”, ed in particolare quello della parità delle parti.

Ecco alcune novità procedurali:
– sono stati disciplinati i poteri del pubblico ministero, al quale si chiede di svolgere attività di indagine non solo per provare gli elementi costitutivi della responsabilità erariale, ma anche per accertare gli elementi che escludono tale responsabilità;
– è stato previsto l’obbligo di motivazione degli atti istruttori e introdotta, in difetto, una specifica causa di nullità; sono state valorizzate le tutele difensive sin dalla fase istruttoria;
– sono stati introdotti riti alternativi e semplificati, con l’obiettivo di ridurre il volume del contenzioso senza trascurare le finalità risarcitorie, in parallelismo con gli analoghi sistemi deflattivi del contenzioso introdotti per i giudizi ordinari;
– sono state dettate norme per rendere più certa l’esecuzione delle sentenze di condanna.

In sintesi, il processo contabile, fin qui disciplinato da norme risalenti molte addirittura agli anni ’30, diventa più celere, le garanzie della difesa sono adeguatamente rafforzate, il principio del giusto processo permea tutti gli istituti processuali. Obiettivo raggiunto senza perdere di vista l’interesse pubblico al ristoro del danno erariale e al contrasto agli sprechi e alla corruzione.

Le più significative novità evidenziate dal Cdm
– L’invito a dedurre, cioè il tipico atto attraverso il quale un presunto responsabile è reso edotto del fatto che è stata effettuata un’indagine per danno erariale, viene arricchito di contenuti informativi per consentire al destinatario di comprendere la portata delle contestazioni a suo carico e argomentare la propria difesa;
– la parte ha diritto di essere sentita (audizione personale) con l’assistenza dell’avvocato e, dopo l’invito a dedurre, ha diritto di accedere a tutti gli atti del fascicolo istruttorio;
– il pm può accede agli atti sui siti delle pubbliche amministrazioni che, in particolare dopo gli ultimi interventi normativi (vedi FOIA), consentono di verificare online la maggior parte dei documenti che caratterizzano l’attività di una P.A.

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