Una questione rientra nella competenza del consiglio comunale quando riferisce ad atti fondamentali espressamente elencati dal comma 2 dell’art. 42 del TUEL o quando rientri nelle funzioni d’indirizzo e controllo politico-amministrativo di cui al comma 1, con la possibilità che la trattazione non debba necessariamente sfociare nell’adozione di un provvedimento finale. Questo il principio affermato dal Ministero dell’Interno con il parere del 29 marzo 2024, n. 11453, relativo al caso di un Comune in cui alcuni consiglieri hanno chiesto la convocazione del Consiglio comunale straordinario ai sensi dell’art. 39, comma 2, del TUEL (d.lgs. 267/2000) e di un analogo articolo dello statuto comunale.
Il caso
In particolare, i consiglieri hanno richiesto la convocazione del Consiglio per discutere argomenti ritenuti di particolare gravità e segnalati in un esposto presentato da un dipendente del Comune sospeso dal servizio, ma il presidente del Consiglio ha respinto la richiesta in quanto avente come oggetto di discussione procedimenti di carattere gestionale e, quindi, ritenuti non di competenza del Consiglio comunale.
Le osservazioni del Ministero
In via generale, il Ministero rileva che il diritto ex art.39, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 di richiedere la convocazione del Consiglio comunale da parte di un quinto dei consiglieri comunali, “è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell’ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni“. In relazione ai motivi che determinano i consiglieri a chiedere la convocazione straordinaria dell’assemblea, chiarisce il Ministero, al presidente del Consiglio spetta la sola verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di consiglieri (o dal sindaco) non potendo comunque sindacarne l’oggetto.
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