È stata pubblicata la circolare n. 14/2026 della Direzione centrale per i Servizi elettorali del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali che disciplina gli adempimenti connessi al referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026 e alle elezioni suppletive della Camera nei collegi 01-Rovigo e 02-Selvazzano Dentro.
Il documento contiene la riformulazione del quesito da parte della Cassazione, dispone nuovi manifesti, dettaglia termini e modalità per l’assegnazione degli spazi di propaganda, elenca partiti e promotori legittimati e richiama i divieti in materia di comunicazione politica e sondaggi.
Indice
Quesito referendario riformulato e nuovi manifesti per i Comuni
Il quesito al quale si dovrà rispondere è formulato in questa maniera:
«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?».
Dove il Sì cambia la disciplina vigente come voluto dal Governo che ha promosso il Referendum, mentre il NO fa persistere la situazione attuale.
Consulta le schede tecniche qui:
– Referendum sulla riforma della giustizia: precisato il quesito.
In conseguenza della riformulazione, la Direzione centrale ha predisposto un nuovo manifesto analogo a quello di convocazione dei comizi (Modello n. 1/REF), che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. provvederà a stampare e spedire alle Prefetture per la distribuzione ai Comuni nella misura di due esemplari per sezione, più scorta. Il manifesto, a firma del Sindaco o di altro organo di vertice del Comune, dovrà essere consegnato ai presidenti di seggio (due copie per sezione) e affisso all’interno del seggio in sostituzione di quello precedentemente inviato, nonché pubblicato all’albo pretorio online, in aggiunta a quello già pubblicato il 5 febbraio.
È inoltre predisposto un nuovo manifesto di convocazione della Commissione elettorale comunale (Mod. 7/REF), con rinvio alle modalità di pubblicazione già indicate nella circolare n. 7/2026.
Propaganda referendaria: istanze entro il 16 febbraio e ripartizione 17-20 febbraio
La circolare richiama il quadro normativo in materia di propaganda elettorale secondo cui le facoltà riconosciute ai partiti e gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, in ordine all’assegnazione degli spazi, si intendono attribuite ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.
I soggetti legittimati che intendano affiggere stampati, giornali murali o altri manifesti devono presentare alla Giunta comunale istanza di assegnazione degli spazi entro il 34° giorno antecedente la votazione, ossia entro lunedì 16 febbraio 2026.
Le domande possono essere presentate a mano, per posta ordinaria, PEC o fax; non è richiesta autenticazione della sottoscrizione né delle eventuali deleghe.
Le Giunte comunali devono provvedere all’individuazione, delimitazione e ripartizione degli spazi tra il 33° e il 30° giorno antecedente il voto, cioè tra martedì 17 e venerdì 20 febbraio 2026, assegnandoli distintamente e in parti uguali ai richiedenti.
La circolare riporta in modo l’elenco dei partiti e gruppi politici rappresentati al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati – sulla base delle comunicazioni del 22 gennaio 2026 del Segretario generale del Senato e del Servizio Prerogative e Immunità della Camera – nonché dei partiti che hanno avuto almeno un eletto tra i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, come da verbale di proclamazione dell’Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione del 3 luglio 2024.
Sono inoltre indicati i promotori del referendum, distinti tra:
– delegati di 90 deputati;
– delegati di 78 senatori;
– delegati di 52 senatori;
– delegati di 96 deputati;
– cittadini promotori della raccolta di almeno 500.000 firme, ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge n. 352/1970.
Designazioni, suppletive e regole della campagna elettorale
Ai sensi dell’art. 19 della legge n. 352/1970, i partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e i promotori del referendum possono designare rappresentanti presso gli Uffici di sezione, gli Uffici provinciali e l’Ufficio centrale per il referendum.
Per la circoscrizione Estero trovano applicazione anche l’art. 7 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e l’art. 13, comma 3, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
Le designazioni devono essere effettuate da persona munita di mandato autenticato da notaio, conferito da un promotore del referendum o dagli organi competenti del partito o gruppo politico, secondo il livello dell’ufficio interessato.
Per le elezioni suppletive nei collegi 01-Rovigo e 02-Selvazzano Dentro, le Giunte comunali devono individuare e delimitare, tra il 17 e il 20 febbraio 2026, gli spazi per la propaganda diretta dei candidati ammessi, assegnando uno spazio per ciascun candidato entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione.
Dal 30° giorno antecedente la votazione (20 febbraio 2026) iniziano le limitazioni previste dall’art. 6 della legge n. 212/1956: divieto di lancio di volantini, di propaganda luminosa fissa in luogo pubblico (salve le insegne di partito) e di propaganda luminosa mobile. L’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito nei limiti dell’art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130 ed è subordinato ad autorizzazione del Sindaco o, se su più Comuni, del Prefetto, ai sensi anche dell’art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Dal 7 marzo 2026, nei quindici giorni precedenti il voto, è vietata la diffusione di sondaggi demoscopici sull’esito della consultazione (art. 8, legge 22 febbraio 2000, n. 28). Nel giorno precedente e in quelli della votazione (21-23 marzo 2026) operano i divieti di cui all’art. 9 della legge n. 212/1956, inclusa la propaganda entro il raggio di 200 metri dagli ingressi delle sezioni.
Le rilevazioni demoscopiche all’uscita dei seggi non richiedono autorizzazioni, ma devono svolgersi a debita distanza e senza interferire con le operazioni di voto; l’eventuale presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione dei dati è ammessa solo dopo la chiusura delle votazioni e previo assenso del presidente di seggio.
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