Quote rosa nelle giunte comunali: le recenti indicazioni dei giudici amministrativi

di AMEDEO SCARSELLA

Alcune recenti decisioni dei tribunali amministrativi consentono di ritornare sul tema delle “quote rosa” nelle giunte comunali.
L’art. 1, c. 137, della legge 56/2014 ha previsto che “nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”. Pertanto, per i Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, la legge 56/2014 prevede all’art. 1, c. 137, una percentuale precisa a garanzia della parità di genere – per le giunte – pari al 40%, facendo emergere chiaramente l’intenzione del legislatore di attribuire valore cogente e precettivo alla percentuale indicata (“nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%”), come altresì rimarcato dall’endiadi “arrotondamento aritmetico”, che denota la scelta di voler ancorare la percentuale minima di rappresentanza ad un valore numerico oggettivo, preciso e puntuale.
Per i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti pur non essendo prevista una percentuale predeterminata, occorre comunque garantire la presenza di assessori apparenti ad entrambi i sessi, secondo il disposto dell’art. 6, comma 3, del d.lgs 267/2000, nel testo novellato dalla legge 215/2012 (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 5 ottobre 2015 n. 4626). Le citate disposizioni sono state oggetto di commento in precedenti articoli (Nomina della giunta comunale e rispetto delle “quote rosa e Il rispetto delle pari opportunità nella costituzione delle giunte comunali).
L’ordinanza del TAR Puglia n. 408 del 8 novembre 2017 e la sentenza del TAR Marche n. 822 del 30 ottobre 2017permettono di approfondire due tematiche: la prima riguardante la possibilità di ottenere la sospensiva da parte del giudice amministrativo sul provvedimento di nomina della giunta comunale; la seconda attiene alla possibilità di “sanare” l’illegittima composizione dell’organo esecutivo prima della decisione del giudice.

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