Quote rosa: effetti del mancato rispetto della normativa sulle pari opportunità ed impugnazione dei provvedimenti

di AMEDEO SCARSELLA

Qualora sia impugnato il provvedimento di nomina della giunta non rispettoso delle “quote rosa” e sia accolto il ricorso, le delibere assunte devono ritenersi illegittime? 
NO. La questione è stata risolta dalla giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto legittimo l’atto deliberativo adottato, mentre è pendente ricorso giurisdizionale avverso l’irregolare composizione dell’organo. Infatti, l’organo in carica si presume validamente costituito sino al deposito della sentenza che ne accerta l’illegittima composizione. Fino a quel momento la giunta dispone dei pieni poteri e i relativi atti beneficiano del principio della continuità degli organi amministrativi.

Cosa avviene se il provvedimento di costituzione della giunta comunale non rispettoso delle “quote rosa” non viene impugnato?
L’atto, se non impugnato nei termini, è divenuto inoppugnabile, esso ha acquistato stabilità. Non ci sono riflessi diretti sulla validità dell’atto amministrativo adottato da un organo la cui irregolare composizione non sia stata impugnata. La giurisprudenza ha infatti affermato: “a chiarimento si considera che il potere amministrativo è conferito dalla legge per la cura di interessi che non sono propri del soggetto che lo esercita e che richiedono una situazione di supremazia nell’ordinamento giuridico (principio di legalità). A detto principio si aggiungono il principio di necessità, cioè il dovere del soggetto investito del potere di perseguire l’interesse pubblico sino a quando perduri la situazione che ha originato il potere e l’esigenza di curare gli interessi per cui è esercitato. Ne consegue che la stabilità dell’azione amministrativa è premessa e sintesi dei principi generali ai quali deve ispirarsi l’esercizio del potere pubblico: economicità, efficacia e non aggravamento, pubblicità e trasparenza, ragionevolezza e proporzionalità, buona fede e legittimo affidamento. Resta salvo l’esercizio del potere di autotutela della amministrazione (annullamento ordinario o straordinario) ove ne ricorrano i presupposti”.

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