Relativamente alla particolare problematica esposta, l’avviso dell’ARAN risiede nel seguente dettato: “Se presso l’ente di assegnazione l’orario di lavoro è articolato su 5 giorni settimanali, il numero di giorni di ferie spettanti è pari a 28 giorni annuali (26 per il segretario al primo impiego presso la Pubblica Amministrazione). Tale indicazione trova il suo preciso fondamento nell’art. 20, comma 3, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001, secondo il quale: 3. Nel caso che presso l’ente, l’Agenzia nazionale o altra amministrazione che si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1, e dell’art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 465/1997, l’orario settimanale di lavoro si articoli su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera “a”, della l. 23 dicembre 1977, n. 937.”
Quanti giorni di giorni di ferie annualmente spettano al segretario comunale?
Nel caso di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanale
Relativamente alla particolare problematica esposta, l’avviso dell’ARAN risiede nel seguente dettato: “Se presso l’ente di assegnazione l’orario di lavoro è articolato su 5 giorni settimanali, il numero di giorni di ferie spettanti è pari a 28 giorni annuali (26 per il segretario al primo impiego presso la Pubblica Amministrazione). Tale indicazione trova il suo preciso fondamento nell’art. 20, comma 3, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001, secondo il quale: 3. Nel caso che presso l’ente, l’Agenzia nazionale o altra amministrazione che si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1, e dell’art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 465/1997, l’orario settimanale di lavoro si articoli su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera “a”, della l. 23 dicembre 1977, n. 937.”
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