Completando la breve sintesi sulle più recenti Linee guida dell’ANAC, in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti – e fermo restando che “Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti entra in vigore dalla data indicata nei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78” e quindi solo con il nuovo codice dei contratti” – , si possono analizzare alcune questioni generali ed in primis la questione degli appalti di beni/servizi.
La domanda di iscrizione
Sulla questione generale della domanda di iscrizione si prevede che “a partire da tre mesi prima della data indicata nei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78, accedendo all’apposita sezione di AUSA e inserendo le informazioni richieste”.
Si aggiunge un ulteriore periodo per avvisare, evidentemente, che la mancata presentazione della domanda “preclude la possibilità di essere qualificati”. A sommesso parere, invece, si potrebbe ammettere una ulteriore possibilità (visto che non si tratta di una competizione a qualificazioni limitate, prevedendo che, in certi casi – anche mero errore materiale – l’amministrazione possa comunque inoltrare domanda.
Sui requisiti dichiarati è previsto un controllo a campione da parte di ANAC che può attivare “il potere sanzionatorio nei confronti del responsabile per l’anagrafe delle stazioni appaltanti (RASA) o, in caso di mancata o non corretta indicazione dello stesso in AUSA, nei confronti del responsabile legale pro-tempore, nei casi e nei termini previsti dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78”.
Questa sottolineatura, a sommesso parere, dovrebbe prevedere anche un momento di intermediazione da parte del rappresentante legale proprio per evitare che possa incorrere in sanzioni per responsabilità non imputabili.
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