Pubblicità sulle strade: il silenzio assenso non opera

L’istituto del silenzio assenso, in virtù del quale l’autorizzazione amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si ritiene accordata, pur essendo previsto dall’art. 20 della legge n. 241 del 1990 in termini generali, non è di portata illimitata, ma contiene deroghe per gli atti e i procedimenti indicati nel quarto comma dello stesso articolo, tra i quali sono specificamente elencati quelli che attengono alla pubblica sicurezza e all’incolumità pubblica. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione attraverso la sentenza 26 luglio 2017, n. 18565.
Ne consegue che, per il combinato disposto della predetta norma e dell’art. 23 Codice della Strada, l’istituto in parola non è applicabile a questa fattispecie, ove il potere conferito agli enti proprietari della strada di disciplinare l’installazione di impianti pubblicitari risponde alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità di persone e cose.

>> CONSULTA LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (SEZ. II CIVILE),  SENTENZA 26 LUGLIO 2017, n. 18565.

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