Pubblicazione elenco dei nominativi dei soggetti per i quali sia stata omessa la pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013

In base all’art. 45, comma 4, del d.lgs. 33/2013, l’Autorità controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del decreto stesso, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati i cui dati siano stati omessi.  La pubblicazione dei nominativi, in base al principio di ragionevolezza e di proporzionalità nell’applicazione di una sanzione reputazionale quale quella in argomento, può avvenire nel caso in cui la pubblicazione non sia stata possibile per la mancata comunicazione dei dati da parte degli interessati e non, evidentemente, quando essa dipenda da fatti organizzativi interni all’amministrazione. 

Per questo motivo, l’Autorità ritiene necessario coordinare la previsione in argomento con quanto previsto dall’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 sulle sanzioni per la mancata comunicazione dei dati da parte degli interessati. 

L’accertamento delle violazioni in questione è stato regolato dalla delibera ANAC n. 10 del 21 gennaio 2015 che ha modificato la disciplina dettata in precedenza dalla delibera ANAC – CIVIT  n. 66/2013.

In particolare, e diversamente dal passato in cui al procedimento sanzionatorio si provvedeva con regolamento di ciascuna amministrazione, ora è l’ANAC che contesta la violazione, ai fini dell’irrogazione in misura ridotta della sanzione,  al soggetto che abbia omesso la comunicazione dei dati per la pubblicazione. La contestazione viene effettuata dopo gli accertamenti che l’ANAC svolge anche tramite il Responsabile della trasparenza dell’ente interessato al quale è richiesto di indicare specificamente se le motivazioni delle mancata pubblicazione dipendano dall’omessa comunicazione dei dati.

Ad avviso dell’Autorità, solo a seguito della contestazione, che presuppone naturalmente la mancata pubblicazione dei dati sul sito dell’ente interessato, si configura la fattispecie che può dare luogo, nel rispetto e in coerenza con i principi della tutela della riservatezza, alla pubblicazione dei nominativi ai sensi dell’art. 45.

L’Autorità, pertanto, procederà con decorrenza odierna alla pubblicazione dei nominativi in argomento con l’avvio della contestazione nei confronti del soggetto obbligato alla comunicazione dei dati.

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