Proroga per il federalismo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il disegno di legge che proroga di 6 mesi i termini della delega al governo in materia di federalismo fiscale. Lo ha annunciato il Ministro Roberto Calderoli, spiegando che “noi riteniamo di riuscire ad approvare tutti i decreti attuativi entro il vecchio termine del 20 maggio, ma ci è stata richiesta una proroga, per cui vanno ad aggiungersi 6 mesi per eventuali altri decreti e un anno per decreti correttivi”. Tempi che “credo che potranno essere utilizzati per il decreto su Roma capitale e per il riordino dei servizi Tia-Tarsu”. Un segnale, la proroga, che per Calderoli testimonia “la volontà di mantenere aperto il dialogo con l’opposizione e con chi voglia contribuire alla riforma: il federalismo lo vogliamo fare bene e fino in fondo”. Il governo avrà dunque più tempo per completare il federalismo. Sei mesi in più (fino al 20 novembre) per l’esercizio della delega (in scadenza come detto il 20 maggio) mentre il termine per l’esercizio della delega all’adozione di disposizioni integrative e correttive è elevato da due a tre anni. Come si spiega nella relazione al d.d.l., la complessità della materia da trattare e la necessità di realizzare il più ampio consenso istituzionale e parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi ha messo in luce quanto il termine per l’esercizio della delega, fissato in ventiquattro mesi, risulti limitato in rapporto all’obiettivo di completare la riforma. Non solo. La prassi ha anche rivelato l’insufficienza del termine di sessanta giorni, previsto in via ordinaria per l’espressione del parere parlamentare: infatti, la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale (c.d. Commissione La Loggia) ha, in più occasioni, esercitato la facoltà di richiedere Presidenti delle Camere di poter usufruire della prevista proroga di venti giorni. Intanto esplode la protesta delle Province. “Lo Stato ha un debito nei confronti delle province che ammonta quasi a 3 miliardi di euro. È una situazione che va risolta prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo sull’autonomia finanziaria delle province”, scrive il presidente della Provincia di Catania e dell’Upi Giuseppe Castiglione, in una lettera inviata ai Ministri dell’economia Giulio Tremonti e dell’interno Roberto Maroni. Si tratta dei trasferimenti erariali perenti, spettanti alle Province per gli anni dal 1997 al 2007, termine oltre il quale è venuta meno la norme che imponeva l’erogazione delle risorse finanziarie al raggiungimento di determinati limiti di giacenza in tesoreria. “Con la legge finanziaria del 2008 -si legge nella lettera- questo vincolo è venuto meno, ma questo ha causato la maturazione di crediti relativi a somme non erogate a causa dei vincoli di giacenza. Sono somme spettanti alle Province, non all’Erario”, sottolinea Castiglione nella lettera. Tra le Province che vantano maggiori crediti dallo Stato,Napoli, con quasi 700 milioni, Palermo, con oltre 140 milioni, Torino e Reggio Calabria con quasi 100 milioni, Salerno con oltre 74 milioni, Taranto con oltre 68 milioni, Milano con circa 62 milioni di euro, Roma con quasi 50 milioni. In Sicilia, oltre a Palermo, i crediti sono di Agrigento (63 milioni), Caltanissetta (43 milioni), Catania (18,5 milioni), Enna (3,5 milioni), Messina (29,5 milioni), Siracusa (21 milioni), Trapani (24 milioni), Ragusa (758 mila euro). “Sono cifre importanti -scrive il presidente dell’Upi- che, soprattutto nella difficile situazione economica causata dai tagli ai trasferimenti, devono essere restituite alle Province, prima dell’avvio nel 2012 del federalismo fiscale. Solo dopo questo intervento si potrà parlare finalmente di federalismo fiscale compiuto e realizzato”.

Art. 1
(Proroga dei termini per l’esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»;
b) all’articolo 2, comma 3, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
c) all’articolo 2, comma 7, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
d) l’articolo 3, comma 6, è sostituito dal seguente: «Qualora il termine per l’espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di centocinquanta giorni.».
e) all’articolo 23, comma 6, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;
f) all’articolo 27, comma 1, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».

2. Le modificazioni di cui al comma 1, lettere b) e d), del presente articolo non trovano applicazione nei riguardi dei procedimenti relativi agli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già stati trasmessi alla Conferenza unificata ai fini dell’intesa di cui all’articolo 2, comma 3, secondo periodo, della citata legge n. 42 del 2009.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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