Pronunce giurisdizionali, banche dati e oscuramento generalizzato dei dati personali

Focus sulla rilevante pronuncia del TAR Lazio (Sez. I), 17 aprile 2025, n. 7625

19 Maggio 2025
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Assume ampio rilievo la recente sentenza del TAR Lazio (Sez. I), 17 aprile 2025, n. 7625 che effettua un interessante focus in tema di pronunce giurisdizionali, banche dati e oscuramento generalizzato dei dati personali.
La sentenza è stata emessa a seguito del ricorso proposto da soggetti promotori del progetto “Giurisprudenza delle imprese” contro il Ministero della Giustizia. L’oggetto del contenzioso riguarda la legittimità della decisione amministrativa di oscurare integralmente tutti i dati personali nei provvedimenti giurisdizionali resi pubblici nella nuova banca dati pubblica (b.d.p.), istituita nell’ambito del PNRR in sostituzione della precedente banca dati nazionale (a.g.n.).

Questioni giuridiche principali

Accesso alle banche dati giurisprudenziali e trasparenza amministrativa: Il ricorso ha contestato la sospensione dell’accesso alla precedente banca dati (a.g.n.) e la sostituzione con una nuova b.d.p. integralmente anonimizzata, lamentando la compromissione dell’effettiva intellegibilità dei provvedimenti e della loro utilità operativa per gli operatori del diritto. La questione tocca i principi di buon andamento e trasparenza dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost. e alla legge n. 241/1990.
Lesione del principio di parità delle armi: In particolare in ambito penale, i ricorrenti evidenziano come l’anonimizzazione limiti l’accesso dei difensori alle sentenze, a fronte della piena accessibilità da parte della magistratura requirente. Si richiama l’art. 111 Cost. e il principio del giusto processo.
Compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali: È stato sollevato il profilo di violazione degli artt. 51 e 52 del d.lgs. n. 196/2003, che disciplinano le modalità di pubblicazione delle sentenze e i limiti all’anonimizzazione.

Ratio decidendi (Analisi giuridica)

I giudici amministrativi laziali hanno ritenuto illegittimo l’oscuramento generalizzato disposto dal Ministero della Giustizia sulle sentenze pubblicate nella b.d.p. Il Collegio ha evidenziato che l’art. 52, comma 7, del d.lgs. n. 196/2003 ammette la diffusione integrale dei provvedimenti giurisdizionali, salvo che l’anonimizzazione sia disposta su richiesta dell’interessato o d’ufficio dal giudice procedente per tutelare diritti e dignità personali. L’autorità amministrativa non può sostituirsi al giudice in tale bilanciamento.
La motivazione sottolinea inoltre come l’anonimizzazione indiscriminata comprometta la comprensione dei fatti di causa e quindi la portata giuridica della decisione, rendendo di fatto inutilizzabili i provvedimenti ai fini della conoscenza del diritto vivente. Il Collegio richiama anche l’art. 6 CEDU e l’art. 47 della Carta di Nizza sul principio di pubblicità delle decisioni giudiziarie.

Dispositivo e decisione finale

Il TAR Lazio accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui impone l’oscuramento generalizzato delle sentenze pubblicate nella b.d.p., ordinando al Ministero della Giustizia di adottare misure attuative coerenti con quanto statuito.

Implicazioni giuridiche e pratiche

La sentenza assume rilevanza sistemica per il diritto dell’accesso ai dati giurisprudenziali: conferma il primato della funzione conoscitiva delle decisioni giudiziarie e delimita le potestà dell’amministrazione nell’interferire con l’autorità giurisdizionale. Impone un riequilibrio tra diritto alla privacy e trasparenza dell’attività giudiziaria, evitando forme automatizzate e indistinte di protezione dei dati personali.
Di fatto, la decisione, se confermata, potrebbe andare ad incidere sull’operatività della banca dati pubblica e sul lavoro di avvocati, studiosi e operatori giuridici, che potranno nuovamente accedere a pronunce più comprensibili e contestualizzate. Potrebbe inoltre costituire un importante precedente per future politiche digitali in ambito giudiziario, specialmente alla luce degli impegni assunti con il PNRR.

Dettagli normativi rilevanti

La sentenza interpreta e applica in modo innovativo gli artt. 51 e 52 del Codice Privacy, affermando il principio secondo cui la diffusione integrale dei provvedimenti è la regola e l’anonimizzazione l’eccezione, da disporre solo nei casi tassativamente previsti. Risultano rilevanti anche i riferimenti agli standard europei (CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell’UE) in tema di pubblicità e trasparenza della giurisdizione.
La pronuncia, in estrema sintesi, offre uno spunto di riflessione per le amministrazioni, che spesso procedono a rendere anonimi dati che la normativa non richiederebbe fossero tali, impedendo in alcune circostanze di ben comprendere il reale contenuto dell’atto amministrativo, ledendo il principio di trasparenza amministrativa.

>> IL TESTO DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO (SEZ. I), 17 APRILE 2025, n. 7625.

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