Progetti senza massimo ribasso

Da oggi nuova scossa agli appalti. Entra, infatti, in vigore il regolamento degli appalti. Si conclude così la lunga vacatio legis di 6 mesi che ha sospeso finora il Dpr 207/2010 di attuazione del codice degli appalti. Solo due norme infatti – quelle con le sanzioni per le imprese e le società di qualificazione – erano entrate in vigore il 25 dicembre, 15 giorni dopo la pubblicazione del decreto. Tutto il resto – ovvero le procedure per programmare, bandire ed eseguire i contratti di appalto pubblici – era rinviato all’8 giugno.
Questa sospensione dovrebbe aver consentito alle amministrazioni e ai fornitori della Pa di prendere confidenza con tutte le nuove procedure. Che hanno un impatto non solo sui lavori pubblici, ma anche sui contratti di servizi (con il debutto del finanziamento privato e delle forniture e con la nuova figura del direttore dell’esecuzione). Il regolamento non comporta un cambiamento radicale nella gestione dell’appalto, ma contiene disposizioni e procedure che incidono sulla quotidianità degli operatori. L’impatto più forte è per le gare di progettazione di opere pubbliche. Il regolamento prova a sperimentare la cancellazione del massimo ribasso.
Per acquisire un progetto l’unico sistema di scelta sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel quale il prezzo proposto dal progettista è solo uno degli elementi di giudizio, accanto a qualità e tempi di esecuzione. Una particolare formula di aggiudicazione, poi, (contenuta nell’allegato M) penalizza ancora di più i ribassi elevati nella classifica finale. Con queste modifiche i progettisti hanno ottenuto una disciplina derogatoria: le direttive comunitarie prevedono la piena equivalenza dei criteri di aggiudicazione del massimo ribasso e dell’offerta più vantaggiosa. Così, ingegneri e architetti tentano di combattere il fenomeno dei maxi ribassi che nella progettazione hanno raggiunto punte anche del 70% dopo l’abolizione della tariffe minime. Scatta da oggi l’obbligo di validare tutti i progetti, nei tre stadi di sviluppo, dal preliminare all’esecutivo.
Con questo controllo terzo, affidato a organismi indipendenti (comprese le strutture ad hoc delle amministrazioni o per le piccole opere gli studi dei progettisti) si vogliono correggere in corsa gli errori di progettazione per portare in gara un progetto “senza sorprese”. In questa chiave va letta anche la norma del Dl sviluppo che ha escluso la possibilità per l’appaltatore di prevedere riserve sui progetti già validati. Con l’arrivo del regolamento cambiano anche i bandi di gara.
Per i lavori pubblici, ad esempio, aumentano le categorie di lavori in cui può essere scomposta un’opera e per le Pmi arrivano due nuove fasce sui bandi: la III (da 1,033 a 1,5 milioni) e la IV ?bis (da 2,5 a 3,5 milioni). Con l’ingresso nel regolamento degli appalti di forniture e servizi (in attuazione del codice appalti che già li aveva unificati) molti istituti propri finora dei lavori vengono estesi anche a questi altri due tipi di contratti.
È il caso della nuova figura obbligatoria del direttore di esecuzione, che solo per contratti sotto i 500mila euro coincide con il responsabile del procedimento. Il regolamento detta poi disposizioni uniformi su tutta la fase di esecuzione di questi contratti, dalla contabilità alle varianti, dalla sospensione delle prestazioni al certificato di ultimazionei.
Come la sperimentazione sul project financing esteso anche a servizi e forniture. Banchi o le lavagne con il marchio dello sponsor diventano una possibilità reale.

Cosa entra in vigore

01|PROGETTI PUBBLICI Vanno validati e verificati da un ente terzo in ogni passaggio con un controllo anche sui prezzi.

02|STOP AI RIBASSI Per la progettazione di opere pubbliche non è più ammesso il massimo ribasso; la scelta si baserà anche sulla qualità.

03|SPONSOR Possibile anche per i servizi e le forniture alla Pa l’intervento del capitale privato, sul modello del project financing.

04|PMI Si segmenta ancora la fascia di appalti fono a 3,5 milioni per agevolare le Pmi

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