L’incentivazione ai dirigenti e dipendenti degli uffici tecnici per la progettazione di strumenti urbanistici spetta solamente se gli stessi sono strettamente connessi con la realizzazione di opere pubbliche. È questa l’indicazione espressa dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Campania n. 141 dello scorso 10 aprile: siamo in presenza di una lettura assai restrittiva, che limita significativamente l’ambito di applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo 92 del dlgs n. 163/2006, codice degli appalti.
Si perviene a questa conclusione non sulla base del dato letterale, ma della ratio della disposizione e del suo inserimento nell’ambito di disposizioni che sono dettate per l’incentivazione dell’apporto degli uffici tecnici alla realizzazione di opere pubbliche. I giudici contabili campani lasciano margini all’autonomia regolamentare delle singole amministrazioni locali, ma chiariscono che essa può essere esercitata esclusivamente su aspetti di dettaglio, quindi senza potere stravolgere questo principio. In modo altrettanto netto essi chiariscono che si devono ritenere esclusi dal tetto al fondo per le risorse decentrate, cioè dal divieto di superare nel triennio 2011/2013 il suo ammontare del 2010, tutte le incentivazioni previste da questa disposizione, anche se i relativi oneri sono sostenuti direttamente dalle amministrazioni.
Il parere ci dice espressamente che «l’attività di pianificazione debba essere contestualizzata nell’ambito dei lavori pubblici, in un rapporto di necessaria strumentalità con l’attività di progettazione di opere pubbliche». Si deve pervenire a questa conclusione non sulla base di un dato letterale, ma dell’inquadramento sistematico: «L’esclusivo riferimento ai lavori pubblici dell’art. 90 dlgs 163/2006 induce a ritenere che l’art. 92 presuppone l’attività di progettazione nelle varie fasi, expressis verbis come finalizzata alla costruzione dell’opera pubblica progettata».
Inoltre, viene evidenziato che «la citata latitudine ermeneutica riconduce l’attività di pianificazione nell’alveo di interventi pubblici o di opere di pubblico interesse, in relazione alle quali l’ente agirà in veste di stazione appaltante». E ancora «è di palmare evidenza come il riferimento normativo e la conseguente voluntas legis siano ascrivibili solo alla materia dei lavori pubblici, presupponendosi una procedura a evidenza pubblica finalizzata alla realizzazione di un’opera di pubblico interesse».
Occorre parlare al riguardo di «tassatività della normativa». Il parere contiene un’apertura, anche se assai ridotta, alla autonomia normative delle singole amministrazioni locali: «Potrebbe comunque competere alla fonte regolamentare prevista dall’art. 92 commi 5 e 6 del dlgs n. 163/2006, definire l’esatta portata ermeneutica del concetto di atto di pianificazione comunque denominato, anche prevedendo un’elencazione delle fattispecie di riferimento, che comunque tengano conto dell’alveo interpretativo elaborato dalla giurisprudenza contabile».
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