Prelievo differenziato sui terreni degli agricoltori

Fonte: Il Sole 24 Ore

L’Imu si paga anche sugli immobili che non sono fabbricati in senso stretto, e cioè i terreni agricoli e le aree edificabili. Le regole sono ancora in evoluzione, ma questo è il quadro normativo alla luce del testo uscito dal Senato, in attesa del via libera definitivo alla legge di conversione del Dl 16/2012.
I terreni agricoli
La base imponibile dell’Imu per i terreni agricoli si determina assumendo la tariffa di reddito dominicale rivalutata del 25%, moltiplicata per il coefficiente 135. L’aliquota d’imposta è quella ordinaria dello 0,76% (eventualmente aumentata o diminuita fino a un massimo dello 0,3% dal Comune). Il coefficiente è ridotto a 110 qualora il proprietario o il titolare di diritto reale sul terreno sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap) e sia iscritto nella previdenza agricola. La norma non richiede la conduzione diretta da parte del soggetto passivo; pertanto in presenza di terreni di proprietà di due o più persone, coltivati da una società semplice costituita dai medesimi proprietari, dovrebbe applicarsi il coefficiente 110 in quanto i soggetti passivi sono in possesso delle qualifiche richieste e sono iscritti nella gestione previdenziale agricola. Si può quindi ritenere che non sia necessario che il soggetto passivo sia intestatario della partita Iva, ma è sufficiente che sia iscritto nelle gestioni previdenziali anche nella posizione di coadiuvante unità attiva.
Sempre per i terreni agricoli l’emendamento approvato al Senato ha introdotto una riduzione dell’imponibile. Viene previsto che la base imponibile dei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (articolo 1, Dlgs 99/2004) purché dai medesimi condotti, sia determinata così:
e per un valore fino a 6mila euro c’è l’esenzione dall’Imu;
r per il valore oltre 6mila euro e fino a 15.500 euro la base imponibile è ridotta del 70%;
t per il valore superiore a 15.500 euro e fino a 25.500 la base imponibile è ridotta alla metà;
u per la parte di valore che eccede l’importo di 25.500 fino a 32mila euro l’imponibile Imu è ridotto del 25 per cento.
Diversamente da quanto stabilito per la riduzione del moltiplicatore da 135 a 110, questa agevolazione richiede la coltivazione diretta, ma non l’iscrizione previdenziale.
Le aree edificabili
Le aree edificabili sono soggette all’Imu, e per queste non vi è alcuna differenza in confronto all’Ici, se non l’aliquota che ora è pari allo 0,76 per cento. Si ricorda che un’area si considera edificabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Inoltre si considera comunque edificabile una superficie di terreno a seguito della semplice adozione del piano, ancorché manchi l’approvazione della Regione o Provincia.
La base imponibile dell’area edificabile corrisponde al valore di mercato al 1° gennaio dell’anno di imposizione (i Comuni adottano delle delibere con i valori di riferimento).
La normativa sull’Imu conferma che la definizione di area edificabile è quella vigente per l’Ici. Significa ad esempio che per un’area fabbricabile continua a valere la assimilazione al terreno agricolo se posseduta e condotta dai soggetti indicati nell’articolo 9 del Dlgs 504/1992 sulla quale persiste l’utilizzazione agro-silvo pastorale mediante l’esercizio dell’attività agricola. In questo caso però il possessore dev’essere l’effettivo conduttore del fondo e deve essere iscritto negli elenchi previdenziali per il raggiungimento della pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti. Pertanto non è ancora possibile estendere l’agevolazione alle società agricole anche se in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

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