Pre-dissesto, procedura rigida

Fonte: Italia Oggi

Gli enti locali non possono revocare la deliberazione di ricorso alla procedura di «pre-dissesto» una volta scaduto il termine perentorio di 60 giorni per la presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. L’approvazione di quest’ultimo deve obbligatoriamente essere preceduta dal varo del bilancio annuale di previsione e del rendiconto nei termini di legge.

Sono questi i due principali chiarimenti forniti dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti nella deliberazione n. 22/2013, pubblicata ieri e adottata per sciogliere i dubbi sollevati da alcune sezioni regionali di controllo sulla corretta interpretazione dei nuovi artt. 243-bis, 243-ter e 243-quater del Tuel.

Come noto, tali disposizioni sono state introdotte dal dl 174/2012 per fornire un’ultima ancora di salvezza agli enti locali che presentano gravi squilibri strutturali di bilancio, prima dell’apertura del dissesto. Per accedere alla procedura (che può contare anche su un fondo statale in grado di erogare anticipazioni di liquidità per tamponare i buchi di cassa), le province e i comuni interessati devono adottare un’apposita deliberazione consiliare, che, entro cinque giorni dalla data di esecutività, va trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e al ministero dell’interno.

Tale iniziativa ha un duplice effetto sospensivo: da un lato, essa preclude l’avvio del procedimento per la dichiarazione esterna di dissesto ai sensi dell’art. 6, comma 2, del dlgs 149/2011, congelando la possibilità per la magistratura contabile di fissare il termine per l’adozione delle misure correttive; dall’altro, sospende le procedure esecutive già intraprese nei confronti degli enti richiedenti.

Nel termine perentorio di 60 giorni dall’esecutività della precedente deliberazione di adesione alla procedura, il consiglio degli enti che ambiscono al pre-dissesto deve adottare formalmente un piano di riequilibrio finanziario pluriennale contenente le misure di risanamento. La giurisprudenza contabile aveva già precisato che entro lo stesso termine può essere esercitata anche la facoltà di revocare l’istanza di ricorso alla procedura.

Ciò che non è consentito, chiarisce ora la sezione autonomie, è procedere alla revoca dopo la scadenza dei 60 giorni: in tal caso, infatti, scatta automaticamente il cosiddetto «dissesto guidato», con l’assegnazione al consiglio dell’ente, da parte del prefetto, di un termine non superiore a 20 giorni per deliberare il default. L’altro chiarimento riguarda, invece, la fase precedente di presentazione dell’istanza: essa non solo non sospende i termini di legge per l’approvazione dei documenti contabili (come accade, invece, per il dissesto vero e proprio), ma deve essere preceduta dall’approvazione del bilancio di previsione per l’anno corrente e dell’ultimo rendiconto.

Tali adempimenti, precisa la pronuncia in commento, pur non costituendo condizioni legali di ammissibilità del piano, rappresentano «essenziali e imprescindibili elementi istruttori» destinati alla commissione ministeriale che deve esaminarlo in prima battuta. La loro mancanza, quindi, «costituisce oggettivo elemento di perplessità» in grado di condizionare la decisione della sezione regionale di controllo, cui spetta l’ultima parola sull’approvazione o sul diniego del pre-dissesto.

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