L’agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei Comuni l’accesso gratuito alle planimetrie catastali degli immobili, per i controlli urbanistici e la gestione della fiscalità immobiliare locale.
Su questo tema si era registrato in passato uno scontro tra i Comuni e l’agenzia delle Entrate, la quale per la fornitura delle planimetrie pretendeva il pagamento di una somma, nonostante diverse previsioni normative già imponevano la fornitura gratuita (si veda la delibera della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna 37/2013). In particolare, si ricorda che l’articolo 50 del Dlgs 82/2005 prevede che qualunque dato trattato da una Pa, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, deve essere reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo che per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; il successivo articolo 59 precisa, poi, che nell’ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la banca dati catastale gestita dall’agenzia delle Entrate.
Il problema dell’accesso alle planimetrie si poneva soprattutto per gli immobili accatasti prima del 2006, perché a decorrere da quell’anno l’Agenzia invia ai Comuni i «Docfa» e con questi anche le planimetrie degli immobili.
L’apertura dell’Agenzia è quindi molto importante perché oggi i Comuni hanno la possibilità di acquisire con estrema velocità la planimetria catastale del fabbricato, accedendo al Portale Sister, già utilizzato dai Comuni per le visure catastali e per quanto attiene al mondo catastale, compreso l’invio di dati all’Agenzia stessa, come quelli relativi al mancato accatastamento degli immobili (procedura 336 di cui alla legge 311/2004), al controllo dei Docfa (articolo 34 quinquies del Dl 4/2006) o alla verifica delle domande di ruralità di cui al Dl 70/2011.
L’utilizzo delle planimetrie catastali è importante soprattutto per la gestione della Tari la quale si applica in base «alla superficie calpestabile», visto che si è per ora abbandonato il criterio della tassazione sulla base dell’80% della superficie catastale, utilizzabile solo in sede di accertamento.
Oltre alla Tari le planimetrie rappresentano un utile strumento per il controllo della conformità edilizia, ovvero tra quanto concessionato dal Comune e quanto dichiarato all’Agenzia e ciò ovviamente assume anche rilevanza fiscale, perché un ampliamento di un fabbricato non dichiarato in catasto porta a un aumento della rendita catastale e quindi dell’Imu.
E non occorre dimenticarsi che l’articolo 2, comma 12 del Dlgs 23/2011 prevede che il 75% delle sanzioni irrogate dall’Agenzia per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili, e delle variazioni degli stessi, è devoluto al Comune ove sono ubicati gli immobili.
Al di là però di quanto può essere utile per il Comune avere gratuitamente a disposizione le planimetrie, al pari di quanto avviene già con le visure catastali, quello che rileva è che si riconosce sempre di più l’importanza dei Comuni nei processi di controllo del territorio.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento