In tal senso, un Comune aveva posto la questione se, dall’effettivo conseguimento di effettive economie di bilancio derivanti dall’attuazione di Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, l’Ente avesse ancora la possibilità di “integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2016 superando il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 (tetto di spesa)”.
La Sezione di controllo per il Piemonte evidenziava come il caso prospettato dal Comune, che riguardava l’internalizzazione del servizio tributi precedentemente affidato a società esterna con oggettivo risparmio della spesa, fosse sicuramente da escludere dalle limitazioni legislative, ma rimetteva la questione di massima alla Sezione delle Autonomie in considerazione di una giurisprudenza contabile non univoca sulla questione ed in particolare a fronte delle risposte negative che ritenevano non possibile alcuna deroga all’obbligo imperativo di rispettare il limite delle risorse destinate al trattamento accessorio
La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione 7 dicembre 2016 n. 34 risponde alla sollecitazione della Sezione piemontese precisando differenti aspetti.
>> Consulta qui la deliberazione Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, 7 dicembre 2016 n. 34.
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