Più oneri ai privati con la nuova Dia

Fonte: Il Sole 24 Ore del lunedì

La Dia come la Scia, almeno dal punto di vista delle autocertificazioni. Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 23 del Testo unico prevede che – anche per la Dia – quando è prevista l’acquisizione di «atti o pareri» di organi o enti o l’esecuzione di «verifiche preventive», tali atti, pareri e verifiche siano sostituiti da autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati. Resta fermo il potere della Pa di verificare la correttezza delle valutazioni dei tecnici. La misura – che non si applica a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e agli atti delle amministrazioni preposte alla tutela di altri interessi preminenti – se rafforza la posizione del privato nella dialettica con la Pa in qualche misura ne appesantisce la posizione, in quanto l’interessato deve ora farsi carico dell’assunzione di ulteriori responsabilità e spese tecnico-professionali.
Per contro, la nuova funzione di controllo rispetto alle attestazioni del privato può essere più rischiosa per la Pa in termini di danni da risarcire qualora, nonostante le attestazioni di conformità predisposte dal privato, sia disposto un ordine di non eseguire i lavori, poi ritenuto illegittimo dal Tar.
La giustizia amministrativa ha già evidenziato che, a seguito dell’annullamento di un provvedimento inibitorio, la Pa ha il potere di verificare di nuovo la sussistenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività costruttiva, ma è responsabile dei danni causati dalla sospensione illegittima dei lavori (Tar Milano Lombardia, sez. II, 5 901/2011 e 1092/2010).
Per ottenere la condanna della Pa, il danneggiato può limitarsi a invocare l’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo di colpa. Spetterà, per contro, alla Pa dimostrare che si è trattato di un «errore scusabile» o che comunque non fosse esigibile una alternativa condotta lecita (Consiglio di Stato, sez. IV, 483/2012). A fronte di un provvedimento inibitorio illegittimo, mediante il quale siano state confutate considerazioni tecniche, poi giudicate corrette e conformi alla legge, il Comune difficilmente potrà sostenere di essere ricaduto in un errore scusabile e che una diversa valutazione non fosse possibile.

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