Personale, no ai dirigenti ex-sindacalisti

Una circolare della Funzione pubblica fa chiarezza sull’applicazione della riforma Brunetta. Le disposizioni si applicano anche, come principi, alle publiche amministrazioni locali

l 9 Agosto 2010
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I dirigenti della pubblica amministrazione che si occupano di personale non devono aver svolto o svolgere cariche nelle organizzazioni sindacali o nei partiti politici o aver avuto rapporti di collaborazione con tali organizzazioni. Questo in sintesi il contenuto della circolare n. 11 firmata il 6 agosto scorso dal Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta (che come principio si applica anche alle p.a. locali) che introduce “limitazioni per il conferimento degli incarichi dirigenziali sulle strutture che gestiscono il personale, limitazioni dovute alla titolarità attuale o passata di cariche in organizzazioni sindacali o partiti politici e all’aver avuto rapporti di collaborazione con tali organizzazioni” come si legge in una nota. La norma, relativa all’art. 53, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (disposizione aggiunta al testo dell’originario articolo della riforma Brunetta), è indirizzata a tutte le pubbliche amministrazioni. La ratio della nuova norma, è quella “di evitare il rischio di una possibile influenza sull’attività del dirigente dovuta ai suoi particolari rapporti attuali o pregressi con i sindacati e con i partiti politici – si spiega – il nuovo regime mira a perseguire l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa, rafforzando l’autonomia della posizione dirigenziale, con particolare riferimento alla delicata attività di gestione delle risorse umane”. Nella circolare dell’Ufficio personale pubbliche amministrazioni (UPPA) si chiarisce che la nuova disciplina riguarda soltanto le strutture che hanno competenza specifica in materia di gestione del personale e si forniscono indirizzi alle amministrazioni per individuare quei particolari rapporti che possono realizzare la condizione ostativa al conseguimento dell’incarico di responsabile di struttura deputata alla gestione del personale. Si chiarisce inoltre che, al di là degli specifici vincoli derivanti dalla nuova disposizione, rimane fermo che va evitata ogni situazione di conflitto di interesse, che comporta per il responsabile della struttura la necessità di adottare adeguate misure organizzative e gestionali nel rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti (d.m. 28.11.2000). Venendo alla situazione di regioni, province e comuni, va detto che le amministrazioni interessate dai chiarimenti della circolare n. 11 sono essenzialmente quelle dello Stato. Ma attenzione: il punto 3 della nota, dedicato appunto all’ambito di applicazione, chiarisce che, considerando che le disposizioni della riforma mirano ad assicurare l’imparzialità e il buon andamento di tutti gli uffici pubblici, tutte le p.a., comprese quindi anche quelle locali, devono assumere le disposizioni e quindi anche la circolare come riferimenti di principio. In particolare, relativamente agli enti locali, si fa riferimento all’articolo 111 del d.lgs. n. 267 del 2000. La norma si applica a tutti i casi nei quali sia stato formalmente conferito un incarico sulle strutture deputate alla gestione del personale, comprendendo nella dizione anche le strutture prive di rilevanza esterna (attribuzione di posizioni organizzative e di competenze mediante delega).

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