Come si legge nel comunicato emesso dal Ministero dell’Interno (datato 3 ottobre 2017) “gli Enti beneficiari del predetto pagamento sono quelli che hanno trasmesso, entro il termine del 5 giugno 2017, con modalità esclusivamente telematica, la certificazione prevista al riguardo”. Il pagamento di cui qui si tratta è stato sospeso, ai sensi dell’art. 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti degli Enti che non hanno trasmesso al Ministero dell’Interno le certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Si segnala che prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario, verrà disposto un ulteriore pagamento a favore degli Enti che, entro e non oltre il 20 novembre 2017, avranno provveduto ad inviare la certificazione mancante.
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