Parte dal 2024 la “griglia” delle aliquote IMU

di GIUSEPPE DEBENEDETTO

Attraverso decreto del 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. del 25 luglio 2023) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha individuato le fattispecie IMU in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote: la c.d. “griglia” o prospetto delle aliquote.

Le aliquote IMU

Com’è noto la legge n. 160/2019, istitutiva della nuova IMU, ha inteso limitare l’eccessiva diversificazione delle aliquote consentendo ai comuni di agire entro le fattispecie tassativamente tipizzate in un futuro decreto delle finanze, che metterà a disposizione un apposito applicativo (la c.d. griglia o prospetto delle aliquote) così da facilitarne la lettura e la comprensione da parte dei contribuenti.
Infatti il comma 757 della legge 160/2019 impone di allegare alla delibera un prospetto delle aliquote, che i Comuni devono elaborare dal portale del federalismo fiscale, a decorrere dal 2021. Si tratta di un obbligo rilevante perché senza prospetto la delibera non produce effetti.
Invero, il citato comma 757 precisa che, “in ogni caso”, cioè anche se il Comune non intende diversificare le aliquote rispetto a quelle di base, “la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771.”

Il decreto

Nelle more dell’adozione dell’apposito decreto, il Mef ha chiarito che la nuova disposizione produrrà gli effetti ivi previsti solo a decorrere dal momento in cui il modello verrà reso disponibile (risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).
Ebbene, con il d.m. del 7 luglio 2023 il Mef individua le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU (abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, fabbricati rurali ad uso strumentale, fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, terreni agricoli, aree fabbricabili, fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D), consentendo comunque ai comuni di introdurre ulteriori differenziazioni esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell’allegato al DM, nel rispetto sempre di criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.
Evidenziamo subito con la “griglia” delle aliquote partirà dal 2024 (come espressamente stabilito dall’art. 7 del DM) attraverso l’apposita applicazione informatica sul cui utilizzo saranno in seguito fornite indicazioni operative.
Si avverte sin da subito che dal 2024 i Comuni potranno diversificare le aliquote dell’IMU solo utilizzando la predetta applicazione informatica, anche se il comune non intende diversificare le aliquote, per cui la delibera approvata senza il prospetto (elaborato attraverso l’applicazione informatica) non produce alcun effetto.

L’applicazione

Un’altra avvertenza di rilievo riguarda il termine perentorio entro il quale il “prospetto” deve essere inserito sul portale del federalismo fiscale, ovvero il 14 ottobre. In difetto ovvero in caso di eventuale ritardo si applicheranno le aliquote base e non quelle dell’anno precedente, in virtù della modifica introdotta dal comma 837 della legge n. 197/2022. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il Comune non approvi una delibera secondo le prescritte modalità e solo successivamente sarà applicabile la regola che, in difetto di “prospetto”, saranno applicabili le aliquote dell’anno precedente.
Il d.m. prevede inoltre che, in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell’imposta, prevale quanto stabilito nel Prospetto.
Infine, al solo fine di consentire ai comuni di testare l’applicazione informatica, la stessa viene resa disponibile nel corso dell’anno 2023 in vista dell’obbligatorietà a decorrere dall’anno di imposta 2024.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *