Paletti alle circoscrizioni

Fonte: Italia Oggi

Quale norma del vigente Tuel (dlgs n. 267/2000) disciplina l’iniziativa, assunta da un comune, di accorpare le attuali circoscrizioni trasformandole in municipi?
L’iniziativa adottata dal comune in questione può essere inquadrata nell’ambito dell’istituto delle circoscrizioni di decentramento comunale previsto dall’art. 17 del vigente Tuel (dlgs n. 267/2000) e non già in quello dei municipi disciplinato dall’art. 16 del medesimo Testo unico, ancorché vi sia una coincidenza della denominazione utilizzata dall’ente. In base a quest’ultima norma l’istituto del municipio rappresenta una soluzione istituzionale da poter attuare, mediante apposita previsione statutaria di carattere facoltativo, esclusivamente a seguito della fusione di due o più comuni contigui.Nella fattispecie considerata non vi è alcuna relazione con il procedimento di fusione quale delineato dall’art.15 del dlgs n. 267/2000 che si realizza soltanto attraverso una pluralità di fasi successive che comprendono, tra l’altro, l’adozione di una legge regionale nonché la consultazione delle popolazioni interessate e, pertanto, il procedimento avviato nel comune non può che ascriversi all’istituto di cui al citato articolo 17. Per quanto riguarda il calcolo della popolazione media delle circoscrizioni, la disposizione recata dall’art. 2, comma 186 lettera b), della legge n. 191/2009, in sintonia con gli indirizzi legislativi degli ultimi anni volti al contenimento dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni, ha previsto che «i comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti hanno la facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni la cui popolazione media non può essere inferiore a 30 mila abitanti». Ai fini della individuazione del numero massimo di circoscrizioni da istituire in ogni ambito territoriale il parametro da assumere non è quello della popolazione calcolata in base alla più recente rilevazione Istat, bensì quello desumibile dai risultati dell’ultimo censimento ufficiale della popolazione legale della Repubblica che, a oggi, risale alla data del 21 ottobre 2001 e che è stato approvato con dpcm 2 aprile 2003. In tali sensi, secondo cui «la popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale», depongono in maniera univoca, tra l’altro, sia la norma dell’art. 2, comma 2, del dpr 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali), sia l’art. 37, comma 4, del dlgs 18 agosto 2000, n. 267. Quest’ultima norma, in particolare, seppure inserita nell’ambito della disciplina sulla composizione dei consigli comunali e provinciali, è da considerarsi espressiva di un principio di carattere generale, laddove il legislatore non abbia espressamente indicato un diverso criterio. Ne deriva, per quanto precede, che il numero massimo delle circoscrizioni è pari al quoziente risultante dalla divisione della popolazione legale del comune per la popolazione media delle circoscrizioni.

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