Pagamento degli oneri previdenziali per gli amministratori liberi professionisti

di AMEDEO SCARSELLA

Un sindaco ha richiesto il parere della Corte dei conti, Sezione di controllo Emilia Romagna, in merito alla possibilità per il Comune di farsi carico del pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti per l’attività libero professionale di geometra svolta dal Sindaco medesimo durante il mandato amministrativo.
Il quesito riguarda l’interpretazione dell’art. 86, comma 2, del Testo unico Enti Locali (d.lgs. n. 267/2000), secondo il quale “Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l’amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell’Interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico”. La disposizione si coordina al comma 1 dello stesso articolo 86, in forza del quale “L’amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10mila abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50mila abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 81”.

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