I professionisti soggetti alla ritenuta d’acconto sono esclusi dallo split payment. Lo ha chiarito la Fondazione nazionale dei commercialisti in una nota sull’articolo 17-ter, comma 2, del dpr 633/1972, nella parte in cui esclude dall’applicazione dello split payment «i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito». Il dubbio è se tale esclusione debba valere solo per i compensi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o anche per quelli che scontano la ritenuta d’acconto. I commercialisti propendono per la seconda ipotesi ritenendo che l’equivoco sorga da una non corretta lettura delle parole usate. Il termine «imposta» deve essere legato alle parole «sul reddito» e non invece alle parole «ritenute alla fonte a titolo di_».
![P.a., split payment non per tutti 1 8891609472](http://www.maggiolieditore.it/media/catalog/product/cache/5/image/163x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/8/8/8891609472.jpg)
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