Ordinanze sindacali per la tutela della tranquillità e comunicazione di avvio del procedimento

di AMEDEO SCARSELLA

L’art. 50, comma 7, del TUEL stabilisce che “il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”. A sua volta il comma 7-bis dispone che «il sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici».

Dal raffronto della formulazione delle due disposizioni emerge con chiarezza che il potere previsto dalla prima è quello generale di stabilire gli orari ordinari delle attività aperte al pubblico e dei servizi pubblici in modo che siano coordinati tra loro e consentirne così la più ampia fruizione da parte della collettività. Il potere individuato dalla seconda norma, invece, è da utilizzare caso per caso, in relazione a singoli esercizi commerciali e per soddisfare interessi pubblici diversi, ovverosia quello alla quiete e al riposo dei residenti e la tutela de patrimonio ambientale e paesaggistico, in presenza di situazioni di grande afflusso di persone, “anche”, ma non necessariamente, a causa di eventi di forte richiamo.

L’esercizio del potere sindacale deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, obbligo previsto specificamente per l’ordinanza dal comma 7-bis dell’articolo 50 del TUEL dalla stessa norma costitutiva del potere, ma anche in via generale dall’art. 7 della l. n. 241/1990, per tutti i provvedimenti amministrativi diversi da quelli di cui all’art. 13 della medesima l. n. 241/1990. Pertanto, deve ritenersi illegittima un’ordinanza sindacale con la quale, in applicazione del potere attribuito al sindaco ex art. 50, comma 7-bis, del TUEL è stato limitato l’orario di apertura di un’attività economica non avendo consentito agli interessati di partecipare al procedimento amministrativo per difetto dell’invio della prescritta comunicazione di avvio dello stesso.

È questa la massima desumibile dalla TAR Lombardia-Brescia (Sez. II) del 2 maggio 2023, n. 383.

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