Come si legge nel paragrafo introduttivo alla circolare “la disciplina della sospensione cautelare e la misura del trattamento erogato si rinvengono, per gli impiegati pubblici, in fonti normative generali (tra le quali, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; legge 7 febbraio 1990, n. 19; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; legge 27 marzo 2001, n. 97), in disposizioni speciali per alcune categorie di lavoratori, come per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare – di seguito personale militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), nonché in disposizioni dei CCNL per il personale contrattualizzato”.
Obblighi contributivi durante la sospensione cautelare del dipendente pubblico
Messaggio INPS 29 maggio 2018, n. 2161
Come si legge nel paragrafo introduttivo alla circolare “la disciplina della sospensione cautelare e la misura del trattamento erogato si rinvengono, per gli impiegati pubblici, in fonti normative generali (tra le quali, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; legge 7 febbraio 1990, n. 19; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; legge 27 marzo 2001, n. 97), in disposizioni speciali per alcune categorie di lavoratori, come per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare – di seguito personale militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), nonché in disposizioni dei CCNL per il personale contrattualizzato”.
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