Nuovo Codice di giustizia contabile in vigore dal 7 ottobre: le principali novità

di PAOLA MORIGI

Il 7 settembre scorso è stato pubblicato il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, con il quale si è data attuazione alla delega contenuta nell’art. 20 della l. 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riordino della disciplina processuale dei giudizi davanti alla Corte dei conti.
Le ragioni che avevano portato ad inserire, nell’ambito della più generale riforma della Pubblica Amministrazione, un articolo specifico destinato a cambiare le procedure che interessano la Corte dei conti, sono da ricercare nella necessità di adeguare anche il giudice contabile alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti per altre giurisdizioni, attraverso una serie di innovazioni. Va infatti osservato che alcune normative riguardanti le procedure del giudice contabile risalivano agli anni Trenta ed era indispensabile una loro revisione perché non erano più in sintonia con le riforme che avevano interessato altri procedimenti giurisdizionali.
Il d.lgs. n. 174 contiene tre allegati: il Codice della giustizia contabile, le relative Norme di attuazione e infine leNorme transitorie e le abrogazioni.
Il nuovo Codice, che rappresenta l’allegato più corposo ed è composto di ben 219 articoli, racchiude le disposizioni processuali delle diverse tipologie di giudizi che possono instaurarsi innanzi alla Corte dei conti – dai giudizi di responsabilità per danno erariale, ai giudizi di conto, sanzionatori e pensionistici – e nella sua impostazione ha seguito i principi che risultavano indicati nel comma 2 dell’art. 20 della legge Madìa. Non è però una semplice raccolta organica e sistematica delle norme esistenti – che sarebbe stata utile in ogni caso – ma contiene anche elementi di novità, in particolare con riferimento ai giudizi di responsabilità per danno erariale.

Codice di giustizia contabile: le novità

Ma richiamiamo brevemente alcune delle principali disposizioni che andranno a disciplinare in maniera diversa l’attività giurisdizionale del giudice contabile:

– nei giudizi davanti alla Corte dei conti sono stati recepiti i principi di “effettività” (per assicurare una tutela piena ed effettiva nel corso del procedimento), del “giusto processo”, della “ragionevole durata del processo” e soprattutto quello della “parità delle parti”, che assicura maggiore tutela ai destinatari dei procedimenti (art. 2 e 4);
– risultano disciplinati i poteri del pubblico ministero, che dovrà svolgere le sue attività investigative non solamente per provare elementi costitutivi di responsabilità erariale, ma anche per accertare elementi che vadano ad escludere tale responsabilità;
– viene trattato il tema del danno all’immagine per l’ente pubblico, accertato con sentenza passata in giudicato (leggi in proposito l’articolo del nostro esperto Donato Antonucci intitolato Via libera al danno all’immagine causato alla P.A.?);
– è previsto che vengano motivati anche tutti gli atti istruttori, che andranno redatti in maniera chiara e sintetica (art. 5) e, qualora non si proceda in tal senso, può esservi una specifica causa di nullità;
– i giudizi dinanzi alla Corte dei conti verranno svolti attraverso le più moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione, prevedendo la digitalizzazione degli atti (art. 6);
– nella fase istruttoria si sono valorizzate le tutele difensive (art. 28 e sgg.);
– si sono introdotti, come del resto previsto dalla delega normativa, riti alternativi e semplificati, con l’obiettivo di ridurre il volume del contenzioso (art. 130 e sgg.);
– per il sequestro conservativo e per le finalità risarcitorie, come del resto si sta procedendo in altri contenziosi, si sono introdotte nuove formule (cauzioni in denaro, fidejussioni) (art. 81);
– l’invito a dedurre viene arricchito di contenuti informativi e pertanto il destinatario comprenderà più facilmente la portata delle contestazioni a suo carico e potrà difendersi più facilmente;
– sono previste audizioni personali con l’assistenza dell’avvocato e viene garantito l’accesso al fascicolo istruttorio, da effettuarsi con modalità telematiche;
– il pubblico ministero potrà facilmente accedere agli atti che gli risultano essere necessari attraverso i siti delle diverse pubbliche amministrazioni.

Se risulta positiva la definizione delle procedure processuali nell’ambito di un unico Codice, va tuttavia osservato che non solo mancate osservazioni critiche alla stesura del nuovo impianto normativo. Alcuni hanno osservato che l’obbligo di motivare, anche nella fase istruttoria, tutti gli atti che si vanno a predisporre, non trova riscontro in altri procedimenti, nemmeno in quelli penali, e pertanto potrebbe portare, in un Paese nel quale sono in crescita i procedimenti per danno erariale, ad un rallentamento di quegli iter processuali che invece si dichiara di voler accelerare. L’aspetto negativo potrebbe essere quello di avere una serie di procedimenti che cadono in prescrizione perché non portati a termine. Va infatti ricordato che il decreto esce con una clausola di invarianza finanziaria che non consente certo di assumere nuovo personale per far fronte a nuovi carichi di lavoro.
Un altro aspetto che è stato oggetto di critica è legato al sequestro conservativo, che potrà essere sostituito da una cauzione in denaro o da una fidejussione; non sono mancati coloro che lo hanno definito una sorta di “regalo”  alle banche o alle compagnie di assicurazione, dimenticando però che in altri Paesi queste formule sono da tempo previste.
Naturalmente nel caso in cui ci si renda conto che alcuni aspetti disciplinati per la giurisdizione della giustizia contabile meritano una ulteriore riforma si dovrà intervenire per adeguarli prontamente.

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