Nulla osta per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni in area protetta: è ancora vigente il silenzio-assenso previsto dalla legge quadro sulle aree protette?

La vicenda
Vodafone Omnitel ricorre contro il diniego di nulla osta per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni in area protetta rilasciato dall’Ente Parco, sostenendo la perdurante operatività del silenzio assenso di cui alla legge n. 394 del 1991. Avendo il giudice di primo grado rigettato il ricorso (sentenza TAR Lazio-Roma, sez. II-BIS, n. 706/2015), la Vodafone propone appello, lamentando l’omessa pronuncia da parte del TAR sulla questione della perdurante operatività del silenzio assenso di cui alla legge n. 394 del 1991.

L’ordinanza della sez. III del Consiglio di Stato di rimessione all’adunanza plenaria
Il Consiglio di Stato (sez. III), con ordinanza n. 642 del 2016, rimette la questione all’adunanza plenaria a fronte del contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto. Secondo un primo orientamento, la tesi della perdurante operatività del meccanismo del silenzio assenso previsto dall’art. 13 cit. troverebbe conferma nella formulazione letterale dell’art. 20, comma 4, legge n. 241 del 1990, in base al quale “le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale, e paesaggistico e l’ambiente”. Secondo un diverso orientamento, invece, sussisterebbe un conflitto tra la norma contenuta nell’art. 20, comma 4, della legge 241/1990 (come sostituita dalla legge 80/2005) e la disposizione dell’art. 13 della legge 394/1991 ed a fronte di tale contrasto deve prevalere la norma generale sopravvenuta. La sezione IV ha in particolare rilevato che entrambe le norme hanno la medesima natura procedimentale e vengono a disciplinare lo stesso istituto operante in materia edilizia-ambientale; resta, così, escluso, secondo tale tesi, che tra esse possa configurarsi un rapporto di specialità, poiché questo presuppone un certo grado di equivalenza tra norme a confronto, ma che non può spingersi sino alla sostanziale identità tra le due discipline in contrasto.

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