Non sono soggette a tagli le spese per la mission istituzionale dell’ente

Fonte: Italia Oggi

Non sono soggette ai tagli alle spese per incarichi esterni, pubblicità, comunicazione, relazioni esterne, convegni, mostre e rappresentanza, imposti dalla manovra estiva 2010, quelle derivanti dallo svolgimento di attività strettamente connesse alla missione istituzionale del-l’ente. Così la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, col parere 11 febbraio 2011, n. 5, ha ritenuto di esonerare l’Area marina protetta «Isola di berteggi» dal campo di applicazione dell’articolo 6, commi 7 e 8, del dl 78 del 2010, convertito in legge 122/2010, con una decisione i cui risvolti dovrebbero, però, estendersi anche oltre il confine dell’ente nei confronti del quale la Corte si è pronunciata. Infatti, il parere sostanzialmente enuncia il principio dell’inapplicabilità dei tagli trasversali disposti dalla manovra economica estiva 2010 ad attività intimamente connaturate alle competenze dell’ente, le quali non possono che espletarsi mediante proprio lo svolgimento di una delle funzioni oggetto del pesantissimo taglio previsto dalla norma, l’80% della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2009. Il parere 5/2011 della sezione Liguria osserva che, nel caso di specie esaminato «l’attività di studio e ricerca scientifica nel campo delle scienze naturali e della tutela ambientale nonché l’attività di promozione dello sviluppo sostenibile dell’area protetta costituiscono le missioni che l’ente gestore deve realizzare e che sono all’origine dell’istituzione dell’area naturale». In altre parole, proprio lo svolgimento di studi e ricerche, accompagnati da convegni e dalla comunicazione degli esiti «rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica» gestita da quell’ente gestore dell’area protetta. Tanto che studi, ricerche, convegni, comunicazione «rappresentano, in altre parole, il motivo fondante dell’istituzione dell’area marina protetta senza il quale la suddetta area naturale non avrebbe motivo d’essere». Da qui la conclusione: «ricomprendere, quindi, nel campo di applicazione dei commi 7 e 8 succitati gli incarichi di studio e l’attività promozionale posti in essere nell’attività di gestione dell’area naturale vorrebbe dire vanificare gli obiettivi e le finalità per i quali l’area stessa è stata istituita». Ma, questo ragionamento, allora, può e, pare anche debba, estendersi agli enti locali, per specifici settori posti alla loro cura o, per utilizzare le medesime espressioni del parere espresso dalla sezione ligure, facenti parte della loro missione. È di planare evidenza che la gestione di funzioni come la cultura, lo spettacolo, il turismo, l’istruzione, la formazione, tutte espressamente attribuite alle competenze di comuni e province dal dlgs 267/2000 e dalle leggi regionali di attuazione del decentramento amministrativo fissato dal dlgs 112/1998, per loro natura richiedano proprio spese per manifestazioni, mostre, convegni, con relativa pubblicità e campagne di comunicazione. Molti comuni gestiscono direttamente biblioteche, musei, gallerie d’arte, attivano stagioni teatrali, musicali e di spettacolo in appoggio al turismo. Attività integralmente costruite proprio su una tipologia di spesa rientrante tra quella falcidiata dalla manovra. Seguendo il ragionamento proposto dalla Corte della Liguria vi sarebbero fondate ragioni, allora, per escludere tali spese dal taglio.

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